Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1037 della Commissione del 15 Luglio 2020 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)Il principio attivo acroleina è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 e, a norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, è pertanto considerato approvato ai sensi del medesimo regolamento, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della citata direttiva.

(2)L’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 scadrà il 31 agosto 2020. Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 25 febbraio 2020 l’autorità di valutazione competente della Cechia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’autorità di valutazione competente svolge una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4)L’autorità di valutazione competente può, ove opportuno, chiedere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5)Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 scada prima che sia stata presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 per un periodo di tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Considerando i termini previsti consentiti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, è opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione al 28 febbraio 2023.

(7)Fatta eccezione per la data di scadenza dell’approvazione, l’acroleina rimane approvata ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è posticipata al 28 febbraio 2023.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 Luglio 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0072.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC

 

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