Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1035 della Commissione del 3 Giugno 2020 che conferma o modifica il calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni per i costruttori di autovetture.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente al regolamento (UE) 2019/631 e, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per le emissioni e le emissioni specifiche medie per l’anno civile 2018, al regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è tenuta a determinare ogni anno le emissioni specifiche medie di CO2 e l’obiettivo specifico per le emissioni per ciascun costruttore di autovetture e veicoli commerciali leggeri nell’Unione nonché per ogni raggruppamento di costruttori. In base a ciò vengono stabiliti i risultati raggiunti dai costruttori o dai raggruppamenti di costruttori nell’ottemperare all’obbligo di non superare i rispettivi obiettivi per le emissioni specifiche.

(2)I dati dettagliati da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 e degli obiettivi specifici per le emissioni dei costruttori si basano sulle immatricolazioni di autovetture nuove e veicoli commerciali leggeri nuovi negli Stati membri nel corso dell’anno civile 2018.

(3)Tutti gli Stati membri hanno trasmesso i dati relativi al 2018 alla Commissione anche se con alcuni ritardi rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2019. La Commissione, dopo aver verificato i dati e constatato che alcuni di essi erano mancanti o manifestamente errati, ha contattato gli Stati membri interessati e, con riserva dell’accordo di tali Stati membri, ha corretto o completato i dati di conseguenza. Nei casi in cui non è stato possibile raggiungere un accordo, i dati provvisori trasmessi dallo Stato membro interessato non sono stati corretti.

(4)Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato i dati provvisori e ha trasmesso a 95 costruttori di autovetture e 67 costruttori di veicoli commerciali leggeri, nonché ai rispettivi raggruppamenti, i calcoli provvisori delle loro emissioni specifiche medie di CO2 e i relativi obiettivi specifici per le emissioni nel 2018.

(5)I dati provvisori comunicati dalla Commissione comprendevano i fattori di correzione sia per le autovetture, calcolati in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione (4), sia per i veicoli commerciali leggeri, calcolati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 (5) della Commissione. La determinazione dei fattori di correzione fa parte delle procedure di correlazione istituite per tenere conto del cambio di procedura regolamentare di prova per la misurazione delle emissioni specifiche di CO2. I fattori servono ad assicurare che le tolleranze procedurali necessarie per la correlazione dei valori di emissione di CO2 siano applicate come previsto e non come mezzo per ridurre artificialmente tali valori.

(6)Il calcolo del fattore di correzione avviene sulla base dei fattori di deviazione e di verifica determinati per un campione statistico di veicoli che dovrebbe essere rappresentativo del parco di veicoli nuovi del costruttore. In considerazione del numero molto esiguo di veicoli commerciali leggeri omologati a norma della procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale, istituita nel 2018 con il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (6), il campione non può essere considerato statisticamente rappresentativo e non è stato pertanto applicato alcun fattore di correzione nel determinare i livelli di prestazione in materia di emissioni dei costruttori di veicoli commerciali leggeri.

(7)Ai costruttori è stato chiesto di verificare i dati provvisori conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009 e all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 510/2011 e, in particolare, i fattori di deviazione e di verifica in base ai quali viene calcolato il fattore di correzione, e di notificare alla Commissione eventuali errori entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Sessanta costruttori di autovetture e 34 costruttori di veicoli commerciali leggeri hanno notificato errori. Per un costruttore di automobili è stata confermata l’applicabilità di un fattore di correzione alle loro emissioni specifiche medie. Per un costruttore di autovetture e un costruttore di veicoli commerciali leggeri, tutti i veicoli riportati nell’insieme di dati provvisori non rientravano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/631.

(8)Per i restanti 35 costruttori di autovetture e 33 costruttori di veicoli commerciali leggeri che non hanno notificato errori nelle serie di dati né hanno risposto altrimenti, è opportuno confermare i dati e i calcoli provvisori relativi alle emissioni specifiche medie e agli obiettivi specifici per le emissioni. Per nessuno di questi costruttori è stato applicato un fattore di correzione.

(9)La Commissione ha verificato gli errori notificati dai costruttori e le giustificazioni per la loro correzione; le serie di dati provvisori sono state confermate o modificate. Sono stati conservati solo i dati che includono i valori relativi alla massa e alle emissioni di CO2. Di conseguenza, per 94 costruttori di autovetture e 66 costruttori di veicoli commerciali leggeri è opportuno confermare o modificare i dati provvisori.

(10)A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 443/2009 e dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 510/2011, è opportuno che un costruttore sia considerato adempiente rispetto al proprio obiettivo specifico per le emissioni quando le sue emissioni specifiche medie di CO2 indicate nella presente decisione non superano il suo obiettivo specifico per le emissioni. Per i costruttori che sono membri di un raggruppamento l’adempimento degli obiettivi va valutato a livello di raggruppamento, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, di entrambi i regolamenti citati.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.227.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2020:227:TOC

 

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