Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1088 del Consiglio del 22 Luglio 2020 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/485, che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all’Articolo 75 della Direttiva 2006/112/CE.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 febbraio 2020 la Danimarca ha chiesto, a norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, l’autorizzazione ad applicare una misura speciale concernente il diritto di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) versata a monte, in deroga all’articolo 75 di detta direttiva.

(2)Con lettera del 2 aprile 2020 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Danimarca e con lettera del 3 aprile 2020 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(3)In assenza di una misura di deroga, la legislazione danese dispone che, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è immatricolato presso le autorità danesi per esclusivo uso professionale, il soggetto passivo può detrarre integralmente l’IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e sulle spese di funzionamento del veicolo. Se un tale veicolo è successivamente utilizzato per uso privato, il soggetto passivo perde il diritto a detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

(4)Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. La deroga è stata concessa mediante la decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio (2) e successivamente mediante le decisioni di esecuzione (UE) 2015/992 (3) e (UE) 2018/485 (4) del Consiglio. La decisione (UE) 2018/485 scade il 31 dicembre 2020.

(5)La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo per esclusivo uso professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all’articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto a detrazione dell’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

(6)Il metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a venti giorni di uso non professionale per anno civile e l’importo forfettario dell’IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di tale uso. Quest’importo è stato fissato dal governo danese sulla base dell’analisi delle statistiche nazionali.

(7)La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato per uso professionale, semplificando così la riscossione dell’IVA. Tuttavia rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia per uso professionale sia per uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l’IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo, ma non sarebbe tenuto a versare una tariffa giornaliera in caso di uso non professionale.

(8)Il fatto di autorizzare una misura volta a garantire che un soggetto passivo che faccia occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato per uso esclusivamente professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell’IVA a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

(9)È opportuno limitare la durata dell’autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2023.

(10)L’eventuale richiesta di prorogare ulteriormente la misura speciale oltre il 31 dicembre 2023 dovrebbe essere presentata dalla Danimarca alla Commissione entro il 31 marzo 2023 unitamente a una relazione.

(11Si ritiene che la deroga avrà un’incidenza solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/485,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

All’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/485, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Essa si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2023.

L’eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2023, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.».

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 Luglio 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.239.01.0014.01.ITA&toc=OJ:L:2020:239:TOC

 

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