Decisione (UE) 2020/1184 della Commissione del 17 Luglio 2020 sulle disposizioni nazionali notificate dall’Ungheria a norma dell’Articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Ue relative al tenore di cadmio nei concimi fosfatici.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1.FATTI E PROCEDIMENTO

(1)Il 19 luglio 2019 l’Ungheria ha notificato alla Commissione, a norma dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la sua intenzione di mantenere disposizioni nazionali sul tenore di cadmio nei concimi fosfatici, in deroga al regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

1.1. Legislazione dell’Unione

1.1.1.Articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE

(2)L’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE, stabilisce:

«4.Allorché, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

[…]

6.La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 […], approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 […] sono considerate approvate.

Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.»

1.2.Norme di armonizzazione nel settore dei prodotti fertilizzanti

1.2.1.Regolamento (CE) n. 2003/2003

(3)Il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applica ai prodotti immessi sul mercato come concimi che rechino l’indicazione «concime CE». Un concime appartenente a un tipo di concimi elencato nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 e che soddisfi le prescrizioni stabilite in tale regolamento può recare l’indicazione «concime CE» e circolare liberamente nel mercato interno.

(4)L’allegato I del regolamento (CE) n. 2003/2003 contiene un elenco completo dei tipi di concimi a cui si applicano le norme di armonizzazione. Per ciascun tipo di concime vi sono prescrizioni specifiche riguardanti, ad esempio, il tenore di nutrienti, la loro solubilità o i metodi di trasformazione.

(5)Il regolamento (CE) n. 2003/2003 si applica principalmente ai concimi inorganici. Alcuni tipi di concimi inclusi nel regolamento hanno un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % in massa di equivalente anidride fosforica (P2O5).

(6)L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce il principio della libera circolazione dei concimi CE nel mercato interno, affermando che gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano per motivi di composizione, identificazione, etichettatura od imballaggio, né in base ad altre disposizioni contenute in detto regolamento, l’immissione sul mercato di concimi che rechino la denominazione «concime CE» e siano conformi a quanto disposto dallo stesso regolamento.

(7)Tale regolamento non fissa valori limite per i contaminanti nei concimi CE. A parte alcune eccezioni basate su decisioni della Commissione in applicazione delle rispettive disposizioni del TFUE (3), i concimi CE con un tenore di fosforo pari o superiore al 5 % di P 2O5 circolano pertanto liberamente nel mercato interno, indipendentemente dal loro tenore di cadmio.

(8)L’intenzione della Commissione di studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali era tuttavia già annunciata nel considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003, il quale recita: «I concimi possono essere contaminati da sostanze potenzialmente idonee a comportare un rischio per la salute delle persone e degli animali e per l’ambiente. A seguito del parere del Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEE), la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio. Se necessario, si procederà ad uno studio analogo per altri contaminanti.»

1.2.2.Regolamento (UE) 2019/1009

(9)Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme di armonizzazione per i «prodotti fertilizzanti dell’UE» e abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 a decorrere dal 16 luglio 2022.

(10)I prodotti fertilizzanti dell’UE sono prodotti fertilizzanti che recano la marcatura CE quando sono messi a disposizione sul mercato interno. Un prodotto fertilizzante dell’UE deve soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1009 relative alla pertinente categoria funzionale del prodotto («PFC») e alla categoria o alle categorie di materiali costituenti, ed essere etichettato conformemente alle prescrizioni di etichettatura di detto regolamento. Le categorie funzionali del prodotto per i prodotti fertilizzanti dell’UE sono sette, una delle quali riguarda i concimi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0042.01.ITA&toc=OJ:L:2020:261:TOC

 

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