Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1260 del Consiglio del 4 Settembre 2020 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1855 che autorizza la Romania ad applicare una misura speciale di deroga all’Articolo 287 della Direttiva 2006/112/CE.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all’articolo 287, della direttiva 2006/112/CE, la Romania è in grado di applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione.

(2)Con la decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio (2) la Romania è stata autorizzata a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («la misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione. La misura di deroga ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2014.

(3)Con la decisione di esecuzione 2014/931/UE del Consiglio (3), la Romania è stata autorizzata a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2017.

(4)Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855 del Consiglio (4), la Romania è stata autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE, al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 88 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. La misura di deroga era stata autorizzata fino al 31 dicembre 2020, o fino all’entrata in vigore di una direttiva di modifica delle disposizioni degli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

(5)Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la direttiva (UE) 2020/285 (5) che modifica gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. La predetta direttiva consente agli Stati membri di esentare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo nello Stato membro non supera la soglia di 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale dello Stato membro.

(6)Con lettera protocollata dalla Commissione il 14 gennaio 2020 la Romania ha chiesto l’autorizzazione a prorogare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2020.

(7)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 18 febbraio 2020 la Commissione ha trasmesso la richiesta presentata dalla Romania agli altri Stati membri. Con lettera del 19 febbraio 2020 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(8)Dalle informazioni fornite dalla Romania emerge che i motivi della domanda di deroga restano in gran parte immutati. La misura di deroga è una misura di semplificazione che riduce gli obblighi in materia di IVA per numerose piccole imprese. Essa inoltre riduce l’onere delle autorità fiscali, che non dovranno più controllare la riscossione di un volume ridotto di entrate da un numero maggiore di piccole imprese. Il mantenimento dell’attuale soglia di esenzione sembra essere un modo efficace per risparmiare risorse amministrative e ridurre l’evasione fiscale.

(9)La misura di deroga è e resterà facoltativa per i soggetti passivi. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di scegliere il regime IVA normale ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.

(10)Secondo le informazioni fornite dalla Romania, la misura di deroga avrà solo un’incidenza trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.

(11)La misura di deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (6).

(12)Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Romania a prorogare la misura di deroga.

(13)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi all’articolo 1 di tale direttiva nonché applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025. È pertanto opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(14)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/1855,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1855, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 Settembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.296.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:296:TOC

 

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