Regolamento Delegato (UE) 2020/1304 della Commissione del 14 Luglio 2020 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 25 bis, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte centrale di paese terzo a rilevanza sistemica o suscettibile di assumere rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri («CCP di classe 2») può chiedere all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di valutare se, con il rispetto da parte della CCP di classe 2 del quadro applicabile del paese terzo si può ritenere soddisfatta la sua conformità ai requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012 (conformità comparabile) e di adottare conformemente una decisione.

(2)La conformità comparabile preserva la stabilità finanziaria dell’Unione e garantisce condizioni di parità tra le CCP di classe 2 e le CCP autorizzate nell’Unione, riducendo allo stesso tempo gli oneri amministrativi e normativi a carico delle CCP di classe 2. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe pertanto verificare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo da parte della CCP di classe 2 soddisfa effettivamente la conformità a uno o a tutti i requisiti enunciati all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli elementi che devono essere valutati dall’ESMA in sede di valutazione della richiesta di conformità comparabile da parte di una CCP di classe 2. Ai fini della valutazione l’ESMA dovrebbe anche prendere in considerazione il rispetto da parte della CCP dei requisiti enunciati in atti delegati o in atti di esecuzione che specificano ulteriormente i predetti elementi, ivi compresi requisiti in materia di margini, di controllo del rischio di liquidità e di garanzie.

(3)Nel valutare se il rispetto del quadro applicabile del paese terzo soddisfa la conformità ai requisiti di cui all’articolo 16 e ai titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA potrebbe anche prendere in considerazione le raccomandazioni formulate dal Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dall’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO).

(4)L’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere alla CCP di classe 2 la conformità comparabile al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. Il potenziale rifiuto della conformità comparabile al titolo IV potrebbe avere un impatto sulla valutazione dell’equivalenza effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, dello stesso regolamento. L’ESMA dovrebbe pertanto informare la Commissione qualora non intenda concedere la conformità comparabile a tale titolo.

(5)Se la CCP di classe 2 ha concluso un accordo di interoperabilità con una CCP autorizzata a norma dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’accordo costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione e, pertanto, un canale diretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata per stabilire se concedere la conformità comparabile al titolo V dello stesso regolamento. L’accordo di interoperabilità tra la CCP di classe 2 e un’altra CCP di paese terzo non costituisce un legame diretto con una CCP nell’Unione, ma potrebbe, in determinate circostanze, fungere da canale indiretto di contagio. Di tali accordi l’ESMA dovrebbe effettuare una valutazione dettagliata solo se il loro impatto sulla stabilità finanziaria dell’Unione o di uno o più dei suoi Stati membri lo giustifica.

(6)Poiché uno degli obiettivi della conformità comparabile è ridurre gli oneri amministrativi e regolamentari a carico delle CCP di classe 2, la conformità comparabile non dovrebbe essere rifiutata per il solo fatto che la CCP di classe 2 applica, a norma del quadro applicabile del paese terzo, esclusioni analoghe a quelle di cui all’articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della conformità comparabile dovrebbe anche tener conto della misura in cui la mancata concessione della conformità comparabile possa comportare l’impossibilità per la CCP di classe 2 di rispettare contestualmente sia i requisiti dell’Unione che quelli del paese terzo.

(7)La decisione dell’ESMA di concedere la conformità comparabile dovrebbe basarsi sulla valutazione effettuata al momento dell’adozione della decisione stessa. Affinché l’ESMA possa procedere alla revisione della propria decisione ogniqualvolta si verifichino sviluppi rilevanti, comprese modifiche delle norme e procedure interne della CCP, la CCP di classe 2 dovrebbe informare l’ESMA di tali sviluppi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.305.01.0013.01.ITA&toc=OJ:L:2020:305:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 75,0% Italy
Germany 17,4% Germany
United States of America (the) 2,6% United States of America (the)

Total:

68

Countries
84797519
Today: 50
Yesterday: 35
This Week: 338
Last Week: 580
This Month: 3.308
Last Month: 2.874
This Year: 7.865
Total: 84.797.519