Decisione d’Esecuzione della Commissione del 12 Dicembre 2014 concernente un contributo finanziario dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria… (2)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l'articolo 84, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)In conformità all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 652/2014, agli Stati membri possono essere concesse sovvenzioni dell'Unione per coprire le spese direttamente connesse, se del caso, alle misure adottate in applicazione dell'articolo 16, paragrafi 1 o 3, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) per l'eradicazione o il contenimento di organismi nocivi o la prevenzione della loro diffusione. Come norma transitoria, l'articolo 45, paragrafo 3, di detto regolamento stabilisce che per le domande di finanziamento dell'Unione delle misure di emergenza menzionate sopra, presentate dagli Stati membri alla Commissione entro il 30 aprile 2014, continuano ad applicarsi gli articoli da 22 a 24 della direttiva 2000/29/CE.

(2)La Germania ha presentato otto domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 12 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis nel Baden-Württemberg. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.

(3)La seconda domanda è stata presentata il 18 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera in Sassonia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.

(4)La terza domanda è stata presentata il 19 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Baviera. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.

(5)La quarta domanda è stata presentata il 3 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis nel Baden-Württemberg. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012 (lo stesso focolaio di cui al considerando (2).

(6)La quinta domanda è stata presentata il 16 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera in Renania Palatinato. I focolai di tale organismo nocivo sono stati scoperti nel 2011 e 2012.

(7)La sesta domanda è stata presentata il 16 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera nel Baden-Württemberg. I focolai di questo organismo nocivo sono stati scoperti in diverse zone rurali o urbane di tale Land tedesco nel 2010, 2011, 2012 e 2014 (8)La settima domanda è stata presentata il 28 aprile 2014 e riguarda le misure adottate dall'agosto 2012 all'agosto 2013 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Renania settentrionale-Vestfalia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2009.

(9)L'ottava domanda è stata presentata il 30 aprile 2014 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 per la lotta contro la Diabrotica virgifera in Assia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2011.

(10)Il 16 aprile 2014 la Spagna ha presentato cinque domande di finanziamento dell'Unione. La prima domanda riguarda le misure d'ispezione intensificata in quattro comunità autonome confinanti con il Portogallo, adottate nel 2013 per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Tali ispezioni hanno avuto luogo in vista della presenza estesa di tale organismo nocivo nelle zone limitrofe del Portogallo e non sono dovute a uno specifico focolaio di tale organismo nocivo nel territorio della Spagna.

(11)La seconda domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Galizia per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010 nella zona di As Neves.

(12)La terza domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Catalogna per la lotta contro la Pomacea insularum. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2010.

(13)La quarta domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Estremadura per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012 nella zona di Valverde del Fresno.

(14)La quinta domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 in Castiglia e León per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013 nella zona di Sancti-Spiritus.

(15)La Francia ha presentato due domande di finanziamento dell'Unione il 30 aprile 2014. La prima domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2014 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Alsazia. Queste misure sono state adottate in Francia in seguito alla scoperta di tale organismo nocivo nel luglio 2011 nella zona confinante con la Germania.

(16)La seconda domanda riguarda le misure adottate o previste per il 2013 e il 2014 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis in Corsica. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.

(17)L'Italia ha presentato tre domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 29 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste per il 2014 per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis nelle Marche. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.

(18)La seconda domanda è stata presentata il 29 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste per il 2013 e il 2014 per la lotta contro la Xylella fastidiosa in Puglia. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.

(19)La terza domanda è stata presentata il 30 aprile 2014 e riguarda le misure adottate o previste dal settembre 2014 al settembre del 2015 per la lotta contro il virus della tristezza degli agrumi (Citrus tristeza virus) in Sicilia, dove la comparsa di un ceppo pericoloso è stata confermata nel 2013.

(20)I Paesi Bassi hanno presentato tre domande di finanziamento dell'Unione. La prima è stata presentata il 31 dicembre 2013 e riguarda le misure adottate nel 2012 e 2013 nella zona di Westland per la lotta contro l'Anthonomus eugenii. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.

(21)La seconda e la terza domanda sono state presentate il 30 aprile 2014. La seconda riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona di Winterswijk per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012.

(22)La terza riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona dell'Olanda meridionale per la lotta contro il viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata. Il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.

(23)L'Austria ha presentato due domande di finanziamento dell'Unione il 30 aprile 2014 in relazione alle misure adottate per la lotta contro l'Anoplophora glabripennis. La prima riguarda le misure adottate nel 2012 e nel 2013 nella zona di Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2012. Detta domanda comprende gli aggiornamenti di una domanda presentata nel maggio 2013 in relazione alle misure adottate nel 2012 e previste all'epoca per il 2013.

(24)La seconda domanda riguarda le misure adottate nel 2013 e nel 2014 nella zona di Gallspach, dove il focolaio di tale organismo nocivo è stato scoperto nel 2013.

(25)Nelle rispettive domande, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e l'Austria hanno definito un programma di azione per eradicare o, se giuridicamente possibile, contenere gli organismi nocivi sopra menzionati introdotti nei loro territori. Tali programmi specificano gli obiettivi da raggiungere, le misure da attuare, la loro durata e i relativi costi.

(26)Tutte le misure in questione consistono in una serie di provvedimenti fitosanitari, comprendenti la distruzione di alberi o colture contaminati, l'applicazione di prodotti fitosanitari, tecniche di risanamento, ispezioni ed esami eseguiti ufficialmente o su richiesta ufficiale per monitorare la presenza degli organismi nocivi o il rispettivo grado di contaminazione, nonché la sostituzione degli alberi distrutti, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE.

(27)Le informazioni tecniche fornite da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria hanno consentito alla Commissione di analizzare la situazione in modo accurato e globale. La Commissione ha concluso che sono state soddisfatte le condizioni per la concessione di un finanziamento dell'Unione stabilite, in particolare, dall'articolo 23 della direttiva 2000/29/CE. Di conseguenza è opportuno fornire un contributo finanziario dell'Unione per coprire le spese indicate nelle relative domande.

(28)Le misure e le spese ammissibili per un finanziamento dell'Unione sono state specificate in una lettera del 25 maggio 2012, inviata dalla Commissione ai capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri.

(29)In conformità all'articolo 23, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, il contributo finanziario dell'Unione può coprire fino al 50 % delle spese ammissibili per le misure che sono state prese entro un periodo massimo di due anni dalla data della scoperta della presenza di un organismo nocivo o che sono previste per quel periodo. Tuttavia, conformemente al terzo comma di detto articolo, tale periodo può essere prorogato se è stato stabilito che l'obiettivo delle misure sarà realizzato entro un termine supplementare ragionevole, nel qual caso il tasso del contributo finanziario dell'Unione diminuirà nel corso gli anni considerati.

(30)Tenuto conto delle conclusioni raggiunte dal comitato di valutazione fitosanitaria della Commissione dal 30 giugno al 4 luglio 2014 sulla valutazione delle rispettive domande, è opportuno prorogare di altri due anni il periodo biennale per le domande in questione, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1040/2002 della Commissione (4). Tuttavia, conformemente al principio della degressività, è opportuno ridurre il tasso del contributo finanziario dell'Unione per tali misure al 45 % delle spese ammissibili per il terzo anno e al 40 % per il quarto anno di tali domande.

(31)Un finanziamento dell'Unione fino al 50 % delle spese ammissibili dovrebbe quindi essere assegnato alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, zone rurali di Alb-Donau-Kreis e Karlsruhe (2013), Germania, Baden-Württemberg, Anoplophora glabripennis (2012 e 2013), Germania, Baviera, Anoplophora glabripennis (2012 e 2013), Germania, Assia, Diabrotica virgifera (2012), Germania, Renania Palatinato, Diabrotica virgifera (2013), Germania, Sassonia, Diabrotica virgifera (2012 e 2013), Spagna, Castiglia e León, Bursaphelenchus xylophilus (2014), Francia, Corsica, Anoplophora glabripennis (2013 e 2014), Italia, Marche, Anoplophora glabripennis (2014), Italia, Sicilia, Citrus Tristeza Virus (2014 e 2015), Italia, Puglia, Xylella fastidiosa (2013 e 2014), Paesi Bassi, zona di Winterswijk, Anoplophora glabripennis (2013), Paesi Bassi, Olanda meridionale, viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata (2013 e 2014), Paesi Bassi, Westland, Anthonomus eugenii (2012 e 2013), Austria, Sankt Georgen bei Obernberg am Inn, Anoplophora glabripennis (2012 e 2013) e Austria, Gallspach, Anoplophora glabripennis (2013 e 2014).

(32)Un finanziamento dell'Unione fino al 45 % delle spese ammissibili dovrebbe quindi essere assegnato alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, zone rurali di Rastatt (2013), Germania, Assia, Diabrotica virgifera (2013), Spagna, Estremadura, Valverde del Fresno, Bursaphelenchus xylophilus (2014), Francia, Alsazia, Anoplophora glabripennis (2014) e Paesi Bassi, zona di Winterswijk, Anoplophora glabripennis (2014), dato che per le misure in questione è già stato assegnato un contributo finanziario dell'Unione a norma della decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione (5) (Germania, Spagna e Francia) e della decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione (6) (Germania, Baden-Württemberg, Spagna, Francia e Paesi Bassi) per i primi due anni di attuazione.

(33)Un finanziamento fino al 40 % dovrebbe inoltre essere concesso per il quarto anno alle seguenti domande: Germania, Baden-Württemberg, Diabrotica virgifera, zone rurali di Breisgau-Hochschwarzwald (2013), Germania, Renania settentrionale-Vestfalia, Anoplophora glabripennis (dall'agosto 2012 all'agosto 2013), Spagna, Catalogna, Pomacea insularum (2014) e Spagna, Galizia, Bursaphelenchus xylophilus (2014), dato che per ciascuno di questi quattro fascicoli è stato assegnato un contributo finanziario dell'Unione per le misure in questione a norma della decisione di esecuzione 2011/868/UE della Commissione (7), della decisione di esecuzione 2012/789/UE della Commissione e della decisione di esecuzione 2013/800/UE della Commissione per i primi tre anni di attuazione.

(34)In conformità all'articolo 23, paragrafo 6, primo e secondo comma, della direttiva 2000/29/CE, è possibile, alla luce dell'evoluzione della situazione nell'Unione, realizzare ulteriori azioni e decidere la concessione di un contributo finanziario dell'Unione per tali azioni. Queste ultime devono soddisfare alcune prescrizioni o condizioni supplementari, se necessarie per il conseguimento degli obiettivi considerati. Inoltre, a norma dell'articolo 23, paragrafo 6, terzo comma, qualora tali azioni siano essenzialmente intese a proteggere territori dell'Unione diversi da quelli dello Stato membro interessato, è possibile decidere la concessione di un contributo finanziario dell'Unione superiore al 50 % delle spese.

(35)La Spagna ha effettuato ispezioni intensificate per verificare la presenza del Bursaphelenchus xylophilus nella zona confinante con il Portogallo, nelle comunità autonome di Andalusia, Castiglia e León, Estremadura e Galizia e in zone non delimitate per questo organismo nocivo. Tali ispezioni mirano a garantire un'intensa sorveglianza per l'individuazione precoce e l'eradicazione in particolari zone, al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione. La Spagna ha già assegnato ingenti risorse al controllo di tre focolai isolati di Bursaphelenchus xylophilus in Castiglia e León, Estremadura e Galizia. Tale azione è destinata essenzialmente a proteggere il territorio della Spagna, nonché gli altri territori dell'Unione, a causa della grande pericolosità del Bursaphelenchus xylophilus per le piante e il legno delle conifere, della rapidità con cui questo organismo nocivo si diffonde e dei possibili effetti di una diffusione sul settore forestale dell'Unione e sul commercio internazionale del legname. È pertanto opportuno concedere a tale domanda un contributo finanziario dell'Unione più elevato, pari al 75 % delle spese.

(36)A norma dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, l'impegno della spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che specifica gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate. L'articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (8) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.

(37)La presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese indicate nelle domande di finanziamento dell'Unione presentate dagli Stati membri.

(38)Ai fini dell'applicazione della presente decisione è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

(39)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

Contributo finanziario

1.In base alle domande presentate dagli Stati membri ed esaminate dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da Germania, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Austria in relazione a misure necessarie, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e c), della direttiva 2000/29/CE, e adottate ai fini della lotta contro gli organismi oggetto delle domande elencate nell'allegato I della presente decisione.

In base alla domanda presentata dalla Spagna ed esaminata dalla Commissione, è approvata l'assegnazione di un finanziamento dell'Unione per il 2014 destinato a coprire le spese sostenute da tale Stato membro in relazione ad altre azioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2000/29/CE, per la lotta contro il Bursaphelenchus xylophilus oggetto della domanda indicata nell'allegato II della presente decisione.

2.L'importo totale del finanziamento dell'Unione di cui al paragrafo 1 è pari a 5 715 000 EUR. L'importo massimo del finanziamento dell'Unione per ciascuna domanda è indicato rispettivamente nell'allegato I e II della presente decisione.

3.Tali finanziamenti dell'Unione sono a carico della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per il 2014: linea di bilancio 17 04 04.

4.La presente decisione costituisce, con i suoi allegati, una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Versamento del contributo dell'Unione

1.Il finanziamento dell'Unione, di cui agli allegati I e II della presente decisione, è concesso a condizione che gli Stati membri interessati:

a)attuino le misure in conformità alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione, tra cui le norme sulla concorrenza e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici;

b)forniscano elementi di prova delle misure in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002.

c)presentino una domanda di pagamento alla Commissione, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002, accompagnata da una relazione tecnica sulle misure attuate.

2.Non sarà versato alcun contributo dell'Unione qualora la domanda di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera c), venga presentata dopo il 31 ottobre 2015.

Articolo 3

Clausola di flessibilità

Le modifiche cumulate degli stanziamenti assegnati ad azioni specifiche non superiori al 15 % del contributo massimo di cui all'articolo 1 della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, se tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull'obiettivo del programma. L'aumento del contributo massimo fissato dall'articolo 1 della presente decisione non supera il 15 %.

L'ordinatore responsabile può adottare le modifiche di cui al primo comma in conformità ai principi di sana gestione finanziaria e di proporzionalità.

Articolo 4

Destinatari

La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 12 Dicembre 2014

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_359_R_0012

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