Rettifica della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 Dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Pagina 82, incipit,

anziché:

«IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,»

leggasi:

«IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,».

Pagina 132, articolo 29, paragrafo 7, lettera a),

anziché:

«a)Il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:

i)E’ parte dell’accordo di Parigi;

ii)Ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; o

iii)Dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;»

leggasi:

«a)Il paese o l’organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell’accordo di Parigi e:

i)Ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution – NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall’agricoltura, dalla silvicoltura e dall’uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell’NDC; o

ii)Dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell’articolo 5 dell’accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;».

Pagina 135, articolo 30, paragrafo 5, secondo comma,

anziché:

«(…) indicati nell’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1999 (…)»

leggasi:

«(…) indicati nell’allegato XI del regolamento (UE) 2018/1999 (…)».

Pagina 142, allegato II, primo paragrafo, formula,

anziché:

«(QN(norm))(CN[(/(i)(N14))(QiCi)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.311.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:311:TOC">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.311.01.0011.01.ITA&toc=OJ:L:2020:311:TOC

 

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