Decisione n. 1/2020 del Comitato Misto per l’Agricoltura del 31 Luglio 2020 relativa alla modifica dell’allegato 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli [2020/1386].

Legge 404

Il Comitato Misto per l’Agricoltura,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (di seguito denominato «l’accordo») è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)L’allegato 12 dell’accordo riguarda la protezione delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche (IG) dei prodotti agricoli e alimentari.

(3)A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’allegato 12 dell’accordo, per quanto attiene alle IG registrate dalla Svizzera e dall’Unione europea rispettivamente nel 2015 e nel 2016, la Svizzera e l’Unione europea hanno proceduto all’esame e alla consultazione pubblica di cui all’articolo 3 di detto allegato ai fini della loro protezione.

(4)A norma dell’articolo 15, paragrafo 6, dell’allegato 12 dell’accordo, il gruppo di lavoro «DOP/IGP», istituito ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, dell’accordo, assiste il comitato su richiesta di quest’ultimo. Il gruppo di lavoro ha raccomandato al comitato di adattare l’elenco delle IG riportate nell’appendice 1 dell’allegato 12 dell’accordo e l’elenco delle legislazioni delle parti, di cui all’appendice 2 dell’allegato in questione,

Decide:

Articolo 1

Le appendici 1 e 2 dell’allegato 12 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli sono sostituite dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La protezione dell’IG svizzera «Zuger Kirschtorte» che figura nell’appendice 1 dell’allegato 12 dell’accordo, come modificato dalla presente decisione, non impedisce che tale denominazione continui ad essere utilizzata sul territorio dell’Unione, per un periodo transitorio di due anni dall’entrata in vigore della presente decisione, per designare e presentare taluni prodotti comparabili non originari della Svizzera.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° Novembre 2020.

Fatto a Berna, il 31 Luglio 2020.

Per il comitato misto per l’agricoltura

La Presidente e capo della delegazione dell’Unione europea

Susana MARAZUELA-AZPIROZ

Il capo della delegazione svizzera

Krisztina BENDE

Il segretario del comitato

Luis QUEVEDO LEY.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.323.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:323:TOC

 

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