Regolamento Delegato (UE) 2020/1625 della Commissione del 25 agosto 2020 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 118, paragrafi 1 e 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, comprese tra l’altro norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova all’interno dell’Unione. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati, norme che integrano determinati elementi non essenziali del medesimo regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) stabilisce norme integrative relative agli stabilimenti registrati e riconosciuti per animali terrestri detenuti e uova da cova nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova. In particolare la parte III, titolo II, di detto regolamento delegato stabilisce norme relative alla tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti, compresi obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali.

(3)L’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 prevede inoltre determinate deroghe alle prescrizioni in materia di tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti stabilite all’articolo 45 del medesimo atto. Tra queste vi è la possibilità per gli operatori che detengono ovini e caprini di età inferiore a 12 mesi di identificare i loro animali mediante un unico marchio auricolare elettronico recante in modo visibile il numero di registrazione unico e il codice di identificazione quando tali animali sono destinati a essere trasportati al macello nello stesso Stato membro dopo essere stati oggetto di raccolta o di ingrasso. Dopo l’adozione del regolamento delegato (UE) 2019/2035 la Commissione ha ricevuto diverse osservazioni da alcuni portatori di interessi e da alcuni Stati membri riguardo alle possibili implicazioni dell’applicazione di tale deroga, ritenuta troppo gravosa per gli allevatori di ovini e caprini, soprattutto in considerazione del basso prezzo di mercato ottenuto da tali allevatori per gli animali macellati per il consumo umano. Tenendo conto delle considerazioni di cui all’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429, si può ritenere che il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale garantisca un livello sufficiente di tracciabilità quando ovini e caprini giovani detenuti provenienti da diversi stabilimenti di origine sono inviati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso. Inoltre un livello sufficiente di tracciabilità può essere garantito solo se tali movimenti sono registrati in un’unica base dati e pertanto avvengono all’interno dello stesso Stato membro, il che costituisce una condizione anche per la maggior parte delle altre deroghe previste dall’articolo 46 del regolamento delegato (UE) 2019/2035.

(4)Tenendo conto di tali considerazioni, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2019/2035 aggiungendo un’ulteriore deroga per gli ovini e i caprini giovani detenuti, in modo che agli operatori non siano imposti oneri e costi sproporzionati e si garantisca al contempo la tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti e il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione di tali animali.

(5)L’articolo 108 del regolamento (UE) 2016/429 impone inoltre agli Stati membri di istituire un sistema per l’identificazione e la registrazione degli animali terrestri detenuti, compresi gli ovini e i caprini detenuti. Tale sistema dovrebbe disporre di procedure stabilite per il suo corretto funzionamento, incluso per quanto riguarda la gestione delle deroghe applicate negli Stati membri. Al fine di evitare rischi in materia di sanità animale e di garantire la tracciabilità degli ovini e dei caprini detenuti, quando sono applicate determinate deroghe previste dall’articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2035, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a stabilire procedure relative alla loro applicazione.

(6)Dato che il regolamento delegato (UE) 2019/2035 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:

1)All’articolo 45, paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)Uno dei mezzi di identificazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, conformemente alle deroghe di cui all’articolo 46;»;

2)All’articolo 46 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

«5.In deroga all’articolo 45, paragrafo 2, gli operatori che detengono ovini e caprini destinati a essere trasportati al macello dopo essere stati oggetto di ingrasso in un altro stabilimento possono identificare ciascun animale almeno mediante il marchio auricolare convenzionale o la fascia per pastorale convenzionale di cui all’allegato III, lettere a) e b), recante in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico dello stabilimento di nascita dell’animale o il codice di identificazione dell’animale, purché gli animali in questione:

a)Non siano destinati a essere spostati in un altro Stato membro;

e

b)Siano macellati prima dei 12 mesi di età.»;

3)All’articolo 48, paragrafo 4, è aggiunta la lettera c) seguente:

«c)Da presentarsi a cura degli operatori, per l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 46, paragrafi 4 e 5.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 Agosto 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC

 

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