Regolamento d’Esecuzione 2020/1627 della Commissione del 3 Novembre 2020 relativo a misure eccezionali per il terzo periodo di riferimento (2020-2024) del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo dovute alla pandemia di COVID-19.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (2), in particolare l’articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (3) stabilisce norme e procedure dettagliate per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione, comprese la prestazione dei servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete, nonché la determinazione, l’imposizione e la riscossione delle tariffe di navigazione aerea per gli utenti dello spazio aereo.

(2)La pandemia di COVID-19 ha determinato una notevole diminuzione del traffico aereo per effetto del forte calo della domanda e delle misure dirette di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi. Le circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19 hanno un impatto significativo sui processi in corso e sulle misure di attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nel terzo periodo di riferimento 2020-2024 («RP3»), compresa la fissazione di obiettivi prestazionali e di tassi unitari, nonché l’applicazione di sistemi di incentivi e meccanismi di ripartizione dei rischi. Ciò ha creato una situazione eccezionale che deve essere affrontata con misure specifiche temporanee.

(3)Entro il 1o ottobre 2019 gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i loro progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP3 e successivamente, entro il 21 novembre 2019, gli aggiornamenti dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni. A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004, la Commissione ha effettuato una valutazione della coerenza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (4). Tuttavia, sia i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni che gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione erano stati definiti prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 e quindi non tengono conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.

(4)A causa dell’impatto significativo e senza precedenti della pandemia di COVID-19 nel settore dell’aviazione, in particolare per quanto riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea, è opportuno applicare alcune norme che derogano al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 ai fini dell’RP3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 dovrebbe applicarsi a tale periodo di riferimento, a meno che il presente regolamento non preveda espressamente il contrario. Analogamente, il presente regolamento non dovrebbe incidere sugli adeguamenti dei tassi unitari provenienti dal secondo periodo di riferimento e basati sul regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione (5).

(5)Date le incertezze sull’evoluzione del traffico a seguito dello scoppio della pandemia di COVID-19, non sono ancora disponibili previsioni di traffico sufficientemente valide per gli anni fino al 2024. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per la fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, affinché possa essere proseguita l’attuazione in tale periodo di riferimento. Sono state ricevute rassicurazioni circa la pubblicazione di previsioni aggiornate di traffico STATFOR per l’RP3 all’inizio di novembre 2020, che costituiranno la base su cui avviare la revisione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP3. Tenuto conto dei vincoli temporali, la fissazione di tali obiettivi rivisti non dovrebbe, in via eccezionale, essere soggetta a tutte le procedure e ai termini di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Al fine di consentire alla Commissione di definire gli obiettivi rivisti, le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero fornirle i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico per gli anni civili pertinenti entro il 15 dicembre 2020, come contributo per la fissazione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3. La Commissione dovrebbe adottare gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1o maggio 2021.

(6)Una volta fissati da parte della Commissione gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3, gli Stati membri dovrebbero elaborare piani di miglioramento delle prestazioni che includono gli obiettivi prestazionali rivisti per l’RP3. La procedura di definizione degli obiettivi prestazionali a livello nazionale o di blocco funzionale di spazio aereo dovrebbe essere completata solo dopo l’adozione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione. È pertanto opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.

(7)Poiché le circostanze causate dalla pandemia di COVID-19 hanno comportato un ritardo inevitabile nelle procedure relative all’elaborazione, alla valutazione e all’adozione dei piani di miglioramento delle prestazioni, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica nella versione definitiva dei piani di miglioramento delle prestazioni dovrebbero avere effetto retroattivo a partire dall’inizio del periodo di riferimento, in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Essi dovrebbero tuttavia produrre effetti solo attraverso adeguamenti dei tassi unitari negli anni civili successivi.

(8)Nel settembre 2019 il gestore della rete ha presentato alla Commissione un progetto di piano di prestazioni della rete per l’RP3 in conformità all’articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. La Commissione ha valutato il piano di prestazioni della rete a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. A causa del cambiamento sostanziale delle circostanze causato dall’impatto della pandemia di COVID-19, verificatosi dopo la presentazione del progetto di piano di prestazioni della rete, il gestore della rete dovrebbe redigere un nuovo progetto di piano di prestazioni della rete e trasmetterlo alla Commissione a fini di valutazione. È opportuno fissare di conseguenza il termine per la presentazione del suddetto piano.

(9)Si prevede che i costi determinati riveduti per il biennio costituito dagli anni civili 2020 e 2021 rispecchino l’incertezza supplementare e tengano debitamente conto dei minori volumi di traffico causati dalle circostanze create dalla pandemia di COVID-19.

(10)Al fine di attenuare il grave impatto della pandemia di COVID-19 sugli utenti dello spazio aereo durante l’RP3, è necessario applicare disposizioni specifiche in relazione agli anni civili 2020 e 2021 per quanto riguarda la revisione degli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica a livello dell’Unione e a livello locale, l’attuazione di sistemi di incentivi e meccanismi di ripartizione dei rischi, nonché gli adeguamenti dei tassi unitari derivanti dai suddetti due anni civili.

(11)Per garantire la corretta applicazione del sistema di prestazioni e di tariffazione nell’RP3, e tenuto conto della natura lungimirante della fissazione degli obiettivi prestazionali, la revisione degli obiettivi prestazionali in termini di efficienza economica a livello dell’Unione e a livello locale dovrebbe coprire i costi determinati per gli anni civili 2020 e 2021 come un unico periodo. Nella fissazione dei suddetti obiettivi riveduti di efficienza economica a livello dell’Unione e locale si dovrebbe tenere debitamente conto dei costi effettivi sostenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e dagli Stati membri.

(12)Le norme che disciplinano le conseguenze dell’adozione tardiva dei piani di miglioramento delle prestazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 dovrebbero essere adattate in modo da attenuare il grave impatto finanziario negativo che tali meccanismi altrimenti produrrebbero sugli utenti dello spazio aereo, nonché per evitare un’eccessiva volatilità dei tassi unitari durante l’RP3. A tal fine, i corrispondenti adeguamenti dei tassi unitari dovrebbero essere ripartiti in via eccezionale su un periodo di cinque anni civili. Le autorità nazionali di vigilanza dovrebbero poter estendere il periodo a sette anni civili, ove ciò sia necessario per evitare un effetto sproporzionato dei riporti sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo.

(13)Gli Stati membri possono adottare misure aggiuntive per compensare l’impatto della pandemia di COVID-19 sul livello delle tariffe di navigazione aerea durante l’RP3, mediante l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(14)Al fine di agevolare l’esercizio dei compiti di monitoraggio delle autorità nazionali di vigilanza e della Commissione, i fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbero essere tenuti a presentare a tali autorità, entro il 15 dicembre 2020, una relazione in merito alle misure attuate per affrontare l’impatto finanziario e operativo della pandemia di COVID-19 sulle loro attività.

(15)Le disposizioni eccezionali dovrebbero essere applicate immediatamente per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare rapidamente le misure appropriate per la fissazione di obiettivi prestazionali per l’RP3 e per l’attenuazione dell’impatto finanziario della crisi della COVID-19 sugli utenti dello spazio aereo. Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(16)Il comitato per il cielo unico non ha espresso un parere. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di appello,

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.366.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A366%3ATOC

 

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