Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1634 della Commissione del 4 Novembre 2020 che autorizza l’immissione sul mercato degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.).

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2) che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)A norma dell’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione decide in merito all’autorizzazione e all’immissione sul mercato dell’Unione di un nuovo alimento e all’aggiornamento dell’elenco dell’Unione.

(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/206 della Commissione (3) ha autorizzato l’immissione sul mercato della polpa, del succo di polpa e del succo concentrato di polpa del frutto di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 e ha modificato l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(5)Il 22 novembre 2019 la società Cabosse Naturals NV («il richiedente») ha presentato alla Commissione una domanda di immissione sul mercato dell’Unione degli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) quale nuovo alimento ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Il richiedente ha chiesto che gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) possano essere utilizzati come ingrediente destinato alla popolazione in generale.

(6)Gli zuccheri sono ottenuti mediante un processo di essiccazione o di purificazione che elimina l’eccesso di umidità e gli altri componenti presenti nel succo concentrato di polpa di Theobroma cacao L.

(7)La Commissione ritiene che non sia necessario sottoporre la domanda attuale a una valutazione della sicurezza da parte dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Gli zuccheri ottenuti dal succo concentrato della polpa di Theobroma cacao L. mediante essiccazione o purificazione sono identici agli zuccheri naturalmente presenti nella polpa di cacao (Theobroma cacao L.) e sono composti principalmente da glucosio e fruttosio, che vantano una lunga storia d’uso sicuro negli alimenti; pertanto la loro autorizzazione non altererebbe le considerazioni in materia di sicurezza alla base dell’autorizzazione del succo concentrato della polpa di Theobroma cacao L. quale alimento tradizionale.

(8)Le informazioni contenute nella domanda forniscono elementi sufficienti per stabilire che gli usi e i livelli d’uso proposti per gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.) quale nuovo alimento sono conformi all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.

(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

1.Gli zuccheri ottenuti dalla polpa di cacao (Theobroma cacao L.), come specificato nell’allegato del presente regolamento, sono inseriti nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

2.La voce figurante nell’elenco dell’Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d’uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 Novembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.367.01.0039.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A367%3ATOC

 

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