Regolamento d’Esecuzione (Ue) 2020/1641 della Commissione del 5 Novembre 2020 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d’America di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati.

Legge 404

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 129, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle norme volte a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per l’uomo e gli animali che possono presentarsi direttamente o mediante l’ambiente.

(2)In particolare, il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce condizioni generali per l’ingresso nell’Unione di animali e merci provenienti da paesi terzi o loro regioni, compresi gli alimenti destinati al consumo umano. L’articolo 129 del regolamento (UE) 2017/625 conferisce alla Commissione il potere di riconoscere che le misure applicate da paesi terzi o loro regioni sono equivalenti alle prescrizioni stabilite in determinate norma di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, se i paesi terzi forniscono prove oggettive al riguardo. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di stabilire le condizioni che disciplinano l’ingresso nell’Unione di tali animali e merci provenienti da tali paesi terzi o loro regioni, in particolare per quanto riguarda la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare tali prodotti.

(3)La decisione 98/258/CE del Consiglio (2) approva l’accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, con la finalità di favorire gli scambi mediante l’istituzione, tra l’altro, di un dispositivo per il riconoscimento dell’equivalenza delle misure sanitarie. I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano rientrano nell’ambito di applicazione di tale accordo (allegato I, «Animali vivi e prodotti di origine animale»).

(4)Dal 17 al 27 marzo 2015 sono stati effettuati controlli dell’Unione negli Stati Uniti per valutare il sistema di controllo attualmente utilizzato nella produzione di molluschi bivalvi e di prodotti della pesca da questi derivati destinati all’esportazione nell’Unione (controlli dell’Unione). Nell’ambito di tali controlli le autorità statunitensi hanno fornito informazioni sulla normativa di ordine sanitario applicabile ai molluschi bivalvi, agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini nel loro territorio, sulle procedure di valutazione del rischio e sui fattori di cui si tiene conto per tale valutazione e per la determinazione del livello adeguato di protezione sanitaria per quanto riguarda tali merci nonché sui controlli, sulle procedure d’ispezione e sui meccanismi di certificazione ufficiale.

(5)Gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini sono soggetti alle norme in materia di igiene applicabili ai molluschi bivalvi vivi, refrigerati e congelati di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) conformemente all’allegato III, sezione VII, punto 1, di detto regolamento. I risultati relativi ai molluschi bivalvi vivi registrati nell’ambito dei controlli dell’Unione si applicano pertanto agli echinodermi, ai tunicati e ai gasteropodi marini.

(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 della Commissione (4) stabilisce gli elenchi di paesi terzi o loro regioni da cui le partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione dal punto di vista della sicurezza alimentare conformemente all’articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che richiede la conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 stabilisce che le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono autorizzate ad entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o loro regioni che figurano nell’elenco di cui all’allegato I di detto regolamento. Gli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, figurano in tale elenco.

(7)I controlli dell’Unione, le successive garanzie fornite dagli Stati Uniti e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/626 consentono di stabilire che le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all’immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa vigente nel settore della sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

(8)Per consentire l’ingresso nell’Unione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano è necessario stabilire un modello di certificato ufficiale per le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, congelati, refrigerati o trasformati destinati al consumo umano provenienti dagli Stati Uniti d’America, nel quale è richiesta l’attestazione che le misure applicate alla produzione e all’immissione in commercio di tali merci sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa nel settore della sicurezza alimentare di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

(9)Nello stabilire le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano è opportuno fare riferimento ai codici della nomenclatura combinata, conformemente al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5), che stabilisce codici per i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano.

(10)Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme relative all’ingresso nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, provenienti dagli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

«molluschi bivalvi»: i molluschi bivalvi quali definiti all’allegato I, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Equivalenza

Le misure applicate negli Stati del Massachusetts e di Washington, negli Stati Uniti, per la tutela della salute pubblica in relazione alla produzione e all’immissione in commercio di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano, per i quali i codici della nomenclatura combinata sono stati stabiliti nell’allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87, sono equivalenti a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

Articolo 4

Certificato ufficiale

Ciascuna partita di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati destinati al consumo umano di cui all’articolo 1 entra nell’Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale debitamente compilato conformemente al modello stabilito nell’allegato.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 Novembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.370.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A370%3ATOC

 

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