Decisione (PESC) 2020/1639 del Consiglio del 5 Novembre 2020 che stabilisce le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 46 paragrafo 6,

vista la decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell’11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l’elenco degli Stati membri partecipanti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 14 novembre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni sull’attuazione della strategia globale dell’UE nel settore della sicurezza e della difesa, nelle quali definisce il livello di ambizione dell’Unione a sostegno delle tre priorità strategiche individuate in tale strategia: a) reagire alle crisi e ai conflitti esterni; b) sviluppare le capacità dei partner; e c) proteggere l’Unione e i suoi cittadini.

(2)Nelle conclusioni sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell’UE, adottate il 19 novembre 2018, il Consiglio ha inoltre affermato che, affrontando le esigenze attuali e future dell’Europa in materia di sicurezza e difesa, l’Unione migliorerà la sua capacità di agire come garante della sicurezza e la sua autonomia strategica, e rafforzerà la sua capacità di cooperare con i partner.

(3)L’undicesimo paragrafo dell’allegato I della Notifica (2) al Consiglio e all’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») relativa alla PESCO del 13 novembre 2017 specifica che gli impegni più vincolanti devono contribuire a far raggiungere il livello di ambizione dell’Unione definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2016, e in tal modo rafforzare l’autonomia strategica sia degli europei che dell’Unione.

(4)L’11 dicembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2315.

(5)Il 25 giugno 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/909 (3) che stabilisce un insieme di regole di governanza per i progetti PESCO.

(6)L’articolo 4, paragrafo 2, lettera g), della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che il Consiglio adotta, al momento opportuno, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, di tale decisione, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti PESCO.

(7)L’articolo 9, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che la decisione che deve essere adottata dal Consiglio riguardo a tali condizioni generali può includere un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.

(8)L’ultimo paragrafo del punto 2.2.1 dell’allegato III della Notifica al Consiglio e all’alto rappresentante relativa alla PESCO, che contiene proposte per la governanza della PESCO, specifica che gli Stati terzi che possono essere invitati in via eccezionale dai partecipanti a un progetto dovrebbero fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto, contribuire a potenziare la PESCO e la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e rispettare impegni più rigorosi. Specifica inoltre che invitare Stati terzi non implica la concessione agli stessi di poteri decisionali nella governanza della PESCO.

(9)L’articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione (PESC) 2017/2315 dispone che, qualora gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all’articolo 46, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea (TUE) se tale Stato soddisfi i requisiti definiti nella presente decisione e che, a seguito di una decisione positiva del Consiglio, gli Stati membri partecipanti che prendono parte a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi devono rispettare le procedure e l’autonomia decisionale dell’Unione.

(10)Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.371.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A371%3ATOC

 

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