Decisione d’Esecuzione 2020/1661 del Consiglio del 3 Novembre 2020 recante modifica della Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1768 che autorizza la Repubblica di Croazia a introdurre una misura speciale di deroga all’Articolo 287 della Direttiva 2006/112/CE.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 287, punto 19), della direttiva 2006/112/CE, la Croazia può applicare una franchigia dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) ai soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(2)La Croazia è stata autorizzata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1768 del Consiglio (2) a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non superava il controvalore in moneta nazionale di 45 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione, fino al 31 dicembre 2020 o fino all’entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE, se questa data è anteriore.

(3)Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2020, la Croazia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024, vale a dire la data entro la quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio (3) sulla semplificazione delle disposizioni sull’IVA per le piccole imprese e che sopprime, in particolare, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE con effetto dal 1o gennaio 2025.

(4)A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 9 giugno 2020, della domanda presentata dalla Croazia. Con lettera dell’11 giugno 2020 la Commissione ha comunicato alla Croazia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

(5)Sulla scorta delle informazioni comunicate dalla Croazia, risulta che le motivazioni alla base della misura di deroga restano sostanzialmente immutate e che l’innalzamento della soglia non ha avuto alcun’incidenza sull’importo complessivo delle entrate fiscali riscosso allo stadio del consumo finale. I soggetti passivi hanno sempre la possibilità di optare per il regime IVA normale.

(6)Tenuto conto dell’incidenza potenzialmente positiva della misura di deroga sulla riduzione degli oneri amministrativi e dei costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali, nonché dell’assenza di ripercussioni rilevanti per il gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare la Croazia a prorogare la misura di deroga per un ulteriore periodo.

(7)È opportuno che l’autorizzazione ad applicare la misura di deroga sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, l’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE è soppresso dalla direttiva (UE) 2020/285 con effetto dal 1o gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare la Croazia ad applicare la misura di deroga fino al 31 dicembre 2024.

(8)La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA in quanto la Croazia effettuerà un calcolo della compensazione in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio (4).

(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/1768,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2017/1768, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 Novembre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.374.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A374%3ATOC

 

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