Decisione (UE) 2020/1704 del Consiglio del 23 Ottobre 2020 riguardante la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio (2), è entrato in vigore l’8 agosto 2008.

(2)Il relativo protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito.

(3)L’8 luglio 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica islamica di Mauritania («Mauritania») per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un protocollo di esecuzione di tale accordo.

(4)Al fine di evitare una lunga interruzione delle attività di pesca, il Consiglio ha altresì autorizzato la Commissione a negoziare una proroga, per un periodo massimo di un anno, del protocollo dell’accordo in vigore (3) in scadenza il 15 novembre 2019 («protocollo»). L’8 novembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/1918 (4) relativa a tale proroga.

(5)Tra il settembre 2019 e il febbraio 2020 si sono svolte quattro tornate di negoziati con la Mauritania per la conclusione di un nuovo accordo e di un nuovo protocollo. Tali negoziati non hanno portato ad alcuna soluzione.

(6)A causa dell’attuale situazione sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19 e nonostante la prima proroga del protocollo, va constatato che i negoziati per la conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo non termineranno in tempo utile e non consentiranno pertanto di evitare un’interruzione delle attività di pesca. In tale contesto, il 26 giugno 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una nuova proroga del protocollo della durata massima di un anno.

(7)In attesa della finalizzazione dei negoziati per la conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla seconda proroga, per il periodo massimo di un anno, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo («accordo in forma di scambio di lettere»). Al termine di tali negoziati l’accordo in forma scambio di lettere è stato siglato il 7 luglio 2020.

(8)Obiettivo dell’accordo in forma di scambio di lettere è consentire all’Unione e alla Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane e permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

(9)Al fine di garantire la continuità delle attività di pesca delle navi dell’Unione nelle acque mauritane, è opportuno applicare l’accordo in forma di scambio di lettere in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o di qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma, conformemente al suo punto 6).

(10)È opportuno firmare l’accordo in forma di scambio di lettere e applicarlo in via provvisoria, in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2020, fatta salva la conclusione di detto accordo (5).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome dell’Unione.

Articolo 3

L’accordo in forma di scambio di lettere è applicato in via provvisoria a decorrere dal 16 novembre 2020 o da qualsiasi altra data successiva a decorrere dalla sua firma (6), in attesa dell’espletamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 Ottobre 2020

Per il Consiglio

La Presidente

S. SCHULZE

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.383.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A383%3ATOC

 

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