Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione del 20 Novembre 2020 relativa ad alcune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso»),

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo di recesso,considerando quanto segue:

(1)L’influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell’influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. La malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Dal 2005 è stato dimostrato che virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5 possono infettare uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus su lunghe distanze durante le loro migrazioni autunnali e primaverili.

(3)La presenza di virus dell’HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.

(4)In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività.

(5)La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di HPAI. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio del paese interessato prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia.

(6)A novembre 2020 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI del sottotipo H5N8 nel suo territorio, nelle contee di Cheshire e Herefordshire, in aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e ha immediatamente adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l’istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(7)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall’autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la presenza dei focolai.

(8)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell’Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nel Regno Unito in relazione all’HPAI.

(9)Di conseguenza si dovrebbero definire, nell’allegato della presente decisione, le zone di protezione e sorveglianza del Regno Unito nelle quali si applicano le misure di controllo in materia di sanità animale previste dalla direttiva 2005/94/CE e si dovrebbe stabilire la durata di tale regionalizzazione.

(10)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 della Commissione (4), adottata a novembre 2020 in seguito alla notifica da parte del Regno Unito relativa al focolaio nella contea di Cheshire, e successivamente modificata in seguito alla notifica relativa al focolaio nella contea di Herefordshire, dovrebbe inoltre essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

(11)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

Il Regno Unito garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2020.

Articolo 4

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Novembre 2020

Per la Commissione

Stella KYRIAKIDES

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.392.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A392%3ATOC

 

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