Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione del 1° Dicembre 2020 recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 27, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858 impone agli Stati membri di utilizzare un sistema comune sicuro di trasmissione elettronica al fine di rendere accessibile al pubblico, a partire dal 1o settembre 2022, un elenco delle omologazioni UE per veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti che hanno rilasciato, modificato, rifiutato o revocato, nonché un elenco dei servizi tecnici che hanno effettuato le prove per le rispettive omologazioni UE.

(2)L’articolo 27 del regolamento (UE) 2018/858 impone alle autorità di omologazione di utilizzare lo stesso sistema per mettere determinati documenti relativi alle omologazioni UE a disposizione delle autorità di omologazione degli altri Stati membri, delle autorità di vigilanza del mercato e della Commissione, nonché per informare le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione del rifiuto o della revoca di un’omologazione UE, specificandone i motivi.

(3)Il sistema europeo di scambio di omologazioni (European Type Approval Exchange System, «ETAES») è un’applicazione software accessibile via Internet e sviluppata dagli Stati membri al fine di offrire assistenza alle autorità di omologazione UE nell’attuazione pratica delle prescrizioni in materia di scambio di informazioni stabilite negli atti dell’Unione fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato per facilitare lo scambio transfrontaliero di una copia del certificato di omologazione UE unitamente agli allegati. Un sistema analogo, la banca dati per lo scambio dei documenti di omologazione e un sistema informatico, è stato istituito sotto l’egida della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite. È pertanto opportuno designare l’ETAES quale sistema comune sicuro di trasmissione elettronica di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858.

(4)Al fine di tutelare i dati riservati, è opportuno stabilire prescrizioni in materia di accesso all’ETAES e di utilizzo di protocolli sicuri per lo scambio di dati.

(5)Al fine di rendere l’ETAES una banca dati consultabile online, è opportuno stabilire prescrizioni relative al caricamento dei documenti di omologazione UE di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

(6)Per una migliore definizione dei diversi diritti di accesso all’ETAES, le autorità di omologazione dovrebbero caricare nell’ETAES i documenti di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858 separatamente in base alla loro natura e, se del caso, al loro status.

(7)Poiché l’ETAES è, nella sua versione attuale, uno strumento di comunicazione per la cooperazione amministrativa tra Stati membri che non è accessibile al pubblico, è necessario armonizzare il formato e il contenuto degli elenchi di cui all’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858 per garantire che le informazioni pertinenti siano rese accessibili al pubblico.

(8)Le deleghe di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 4, secondo comma, e all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858 stabiliscono le prescrizioni relative all’uso del sistema comune sicuro di trasmissione elettronica delle informazioni di omologazione UE per i veicoli a motore e i loro rimorchi, nonché per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli. Poiché sono strettamente collegate dal punto di vista tematico, tali deleghe di potere dovrebbero essere raggruppate ai fini del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.404.01.0005.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A404%3ATOC

 

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