Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/546 della Commissione del 29 Marzo 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1. Apertura

(1)Il 14 febbraio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («la Cina» o «il paese interessato») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base.

(2)La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 («la denuncia») dall’associazione European Aluminium («il denunciante»). Il denunciante rappresentava oltre il 25 % della produzione totale di estrusi in alluminio dell’Unione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole.

1.2.Registrazione

(3)In seguito a una richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione (2). La registrazione delle importazioni è terminata in concomitanza con l’entrata in vigore delle misure provvisorie di cui al considerando 5.

1.3.Misure provvisorie

(4)In conformità dell’articolo 19 bis del regolamento di base, il 22 settembre 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi.

(5)Il 12 ottobre 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Cina mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 (3) della Commissione («il regolamento provvisorio»).

(6)Come indicato al considerando 29 del regolamento provvisorio, l’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 («il periodo dell’inchiesta» o «il PI») e l’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

1.4.Fase successiva della procedura

(7)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, alcuni utilizzatori e importatori del prodotto in esame, alcuni fornitori di materia prima all’industria dell’Unione, il governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC») e sette produttori esportatori cinesi hanno presentato comunicazioni scritte in cui hanno espresso il proprio parere sulle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(8)Le questioni sollevate dalle parti interessate sono riassunte, per quanto possibile, nel presente regolamento. In realtà alcune di esse erano poco chiare e non sempre è stato possibile stabilire a quale articolo del regolamento di base facessero riferimento. Le parti interessate sono state invitate a chiarire le argomentazioni da esse ritenute pertinenti nella misura in cui non se ne fosse tenuto conto nella divulgazione finale delle informazioni.

(9)In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni si sono manifestati altri due importatori, quando l’esercizio di campionamento era già concluso. Il loro contributo è stato preso in considerazione nella misura del possibile, considerata la fase procedurale dell’inchiesta.

(10)Dopo l’istituzione delle misure provvisorie le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Decora SA, Vis Promotex d.o.o., Alstom S. A., O. Wilms GmbH & Co, Airoldi Metalli S.p.A (cui si sono aggiunte O. Wilms GmbH, Kastens & Knauer GmbH & Co. International KG e Alpha Metall GmbH), il gruppo Haomei (Guangdong Haomei New Materials Co., Ltd. e Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co., Ltd.) e il gruppo PMI (Press Metal International Ltd. e Press Metal International Technology Ltd.).

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.109.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A109%3ATOC

 

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