Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 Aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi tra stabilimenti di suini detenuti e nelle metapopolazioni di suini selvatici. La diffusione della malattia può incidere in modo significativo sulla produttività del settore dell’allevamento, per via di perdite dirette e indirette.

(2)Dal 1978 il virus della peste suina africana è presente in Sardegna, in Italia, e dal 2014 si sono verificati focolai di tale malattia in altri Stati membri e in paesi terzi confinanti. Al momento la peste suina africana può essere considerata una malattia endemica nelle popolazioni di suini in diversi paesi terzi confinanti con l’Unione e rappresenta una minaccia permanente per tali popolazioni nell’Unione. L’attuale situazione relativa alla peste suina africana presenta inoltre un rischio sanitario per i suini detenuti nelle aree non interessate degli Stati membri in cui la malattia è attualmente presente, come anche per i suini detenuti in altri Stati membri, in particolare in considerazione dei movimenti di partite di suini e di prodotti ottenuti da suini.

(3)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (2) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri ed è stata modificata più volte per tenere conto principalmente degli sviluppi della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda tale malattia e dei nuovi dati scientifici. Tale decisione si applica fino al 21 aprile 2021.

(4)Il regolamento (UE) 2016/429 istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. La peste suina africana rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) elenca la peste suina africana come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i Suidae, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina africana. Questi tre atti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

(5)È necessario adeguare le attuali misure dell’Unione di protezione contro la peste suina africana di cui alla decisione di esecuzione 2014/709/UE al fine di allinearle al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale istituito dal regolamento (UE) 2016/429 e di migliorare il controllo di tale malattia nell’Unione semplificando le norme dell’Unione, ai fini di un’attuazione più efficace e rapida delle misure di controllo. È inoltre necessario adeguare il più possibile le norme dell’Unione alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (5) (codice OIE). Le misure di controllo di cui al presente regolamento dovrebbero tenere conto dell’esperienza acquisita nell’applicazione della decisione di esecuzione 2014/709/UE.

(6)La situazione epidemiologica della peste suina africana negli Stati membri interessati e a livello mondiale presenta un rischio elevato di ulteriore diffusione di tale malattia nell’Unione. Le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687 non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi alla diffusione e alla situazione epidemiologica della peste suina africana. È pertanto opportuno stabilire, nel presente regolamento, misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione epidemiologica della peste suina africana nell’Unione.

(7)Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687, ed inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati da focolai di peste suina africana, o a rischio di esserlo per via della loro vicinanza a tali focolai. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero essere differenziate in funzione della situazione epidemiologica della peste suina africana e del livello di rischio, e classificate come zone soggette a restrizioni I, II e III; nell’elenco delle zone soggette a restrizioni III dovrebbero figurare le aree con il livello di rischio più elevato di diffusione di tale malattia e la situazione più dinamica, per quanto riguarda la malattia in questione, nei suini detenuti. Tali zone dovrebbero essere elencate nell’allegato I del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati per quanto riguarda la situazione della malattia, di principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti dell’Unione concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e disponibili al pubblico sul sito web della Commissione (6), come pure del livello di rischio di diffusione della peste suina africana e della situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato e nelle aree confinanti, se del caso.

(8)Qualsiasi modifica delle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’allegato I del presente regolamento dovrebbe essere basata su considerazioni analoghe a quelle utilizzate per l’inserimento delle stesse negli elenchi e dovrebbe tenere conto di norme internazionali, come al capitolo 15.1, «Infezione da virus della peste suina africana», del codice OIE, l’indicazione dell’assenza della malattia per un periodo di almeno 12 mesi nella zona o in un paese. In determinate situazioni, tenendo conto della giustificazione fornita dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, come pure dei principi e criteri scientificamente validi per la definizione geografica della regionalizzazione con riguardo alla peste suina africana e degli orientamenti disponibili a livello di Unione, tale periodo dovrebbe essere ridotto a tre mesi.

(9)Per quanto riguarda i rischi di diffusione della peste suina africana, i movimenti di partite di suini e di diversi prodotti suini presentano livelli di rischio diversi. In linea generale, i movimenti di partite di suini detenuti, materiale germinale e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone soggette a restrizioni presentano un livello di rischio più elevato in termini di esposizione e conseguenze rispetto ai movimenti di partite di prodotti di origine animale tra cui, in particolare, le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, come indicato nel parere scientifico dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla peste suina africana, adottato l’11 marzo 2010 (7). I movimenti di partite di suini detenuti e di vari prodotti di origine suina provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III, elencate nell’allegato I del presente regolamento, dovrebbero essere pertanto vietati in modo proporzionato al rischio connesso e tenendo conto delle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione (8).

(10)Le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (9) integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all’interno dell’Unione ad opera di tale materiale. Il presente regolamento dovrebbe fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/689 per quanto riguarda le informazioni che devono essere conservate dall’autorità competente sullo stabilimento riconosciuto di materiale germinale di suini.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.129.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A129%3ATOC

 

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