Regolamento (UE) 2021/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i Regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818.

Legge 404

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di possedere un visto al momento dell’attraversamento delle frontiere esterne dell’Unione. Tale regolamento ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l’autorizzazione ai viaggi nell’ambito dell’ETIAS.

(2)L’ETIAS permette di valutare se la presenza di tali cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri può rappresentare un rischio per la sicurezza, un rischio di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico.

(3)Per consentire al sistema centrale ETIAS di trattare i fascicoli di domanda di cui al regolamento (UE) 2018/1240, è necessario realizzare l’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d’informazione Schengen (SIS), Eurodac e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN) («altri sistemi di informazione dell’UE»), e i dati Europol definiti in detto regolamento («dati Europol»), dall’altro.

(4)Il presente regolamento, unitamente ai regolamenti (UE) 2021/1150 (3) e (UE) 2021/1152 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce le regole sull’attuazione dell’interoperabilità tra il sistema d’informazione ETIAS, da un lato, e gli altri sistemi di informazione dell’UE e i dati Europol, dall’altro, e le condizioni per la consultazione dei dati conservati in altri sistemi di informazione dell’UE e dei dati Europol mediante ETIAS ai fini dell’individuazione automatica di riscontri positivi. Di conseguenza, è necessario modificare i regolamenti (UE) 2019/816 (5) e (UE) 2019/818 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di collegare il sistema centrale ETIAS agli altri sistemi di informazione dell’UE e ai dati Europol e di specificare quali dati saranno trasmessi tra tali sistemi di informazione dell’UE e tali dati Europol.

(5)Per quanto riguarda l’attuazione dell’interoperabilità con Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, le conseguenti necessarie modifiche saranno adottate una volta adottata la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(6)Il portale di ricerca europeo (ESP) istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento e del Consiglio (8) e dal regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, consentirà di interrogare parallelamente i dati conservati nell’ETIAS e quelli conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE.

(7)È opportuno stabilire le modalità tecniche che consentono all’ETIAS di verificare regolarmente e automaticamente negli altri sistemi di informazione dell’UE se continuano ad essere soddisfatte le condizioni relative alla conservazione dei fascicoli di domanda stabilite dal regolamento (UE) 2018/1240.

(8)Gli Stati membri già raccolgono e trattano dati dei cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 ai fini di tale regolamento. Il presente regolamento non impone agli Stati membri alcun obbligo di modificare o ampliare le categorie di dati dei cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 già raccolti a norma di tale regolamento. Ai fini dell’interrogazione dell’ECRIS-TCN mediante l’ETIAS, dovrebbero essere aggiunti al registro di dati dell’ECRIS-TCN solo gli indicatori che segnalino i cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 che sono stati condannati per reati di terrorismo o altri reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora siano punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni, e i codici degli Stati membri che hanno pronunciato la condanna.

(9)Conformemente al regolamento (UE) 2019/816 e al fine di sostenere l’obiettivo dell’ETIAS di contribuire a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza di una persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza, l’ETIAS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano corrispondenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda ETIAS e i dati conservati nell’ECRIS-TCN, in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi quali definiti nel regolamento (UE) 2019/816 nei 25 anni precedenti per un reato di terrorismo o nei 15 anni precedenti per qualunque altro dei reati elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240, qualora tale reato sia punibile a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni.

(10)È opportuno inquadrare le condizioni e i diritti di accesso in base ai quali l’unità centrale ETIAS e le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati conservati negli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini dell’ETIAS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei loro compiti. Analogamente, i dati conservati nei fascicoli di domanda ETIAS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che operano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.249.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A249%3ATOC

 

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