Regolamento Delegato (UE) 2021/1204 della Commissione del 10 maggio 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2019/856 per quanto riguarda le procedure di presentazione delle domande e di selezione nel quadro del fondo per l’innovazione.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 8, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato della Commissione (UE) 2019/856 (2) stabilisce norme sul funzionamento del fondo per l’innovazione. Essa istituisce una procedura di presentazione delle domande in due fasi che prevede una manifestazione di interesse e la domanda completa.

(2)Sebbene la procedura di presentazione delle domande in due fasi abbia il vantaggio di ridurre gli oneri amministrativi per i promotori dei progetti nella prima fase, essa aumenta il periodo che intercorre tra la presentazione delle domande e la concessione di finanziamenti ai progetti selezionati. L’esperienza acquisita con il primo invito a presentare proposte, in cui è pervenuto un numero elevato di domande relative a progetti in fasi diverse di maturità, ha dimostrato la necessità di ridurre tale periodo al fine di fornire un sostegno tempestivo ai progetti maturi. La riduzione di tale lasso di tempo sarebbe utile anche nel contesto della ripresa economica, in cui gli investimenti nell’espansione delle tecnologie pulite devono essere mobilitati rapidamente.

(3)È pertanto necessario prevedere una procedura di presentazione delle domande in un’unica fase che comprenda la domanda completa senza la fase di manifestazione di interesse. La Commissione dovrebbe poter scegliere tra la procedura di domanda in due fasi e la procedura di domanda in un’unica fase, a seconda dei casi, al momento di decidere in merito alla pubblicazione degli inviti a presentare proposte.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/856 prevede l’assistenza allo sviluppo di progetti che non soddisfano il criterio relativo alla maturità del progetto di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, ma che hanno il potenziale di soddisfarlo. A norma dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/856, tale assistenza può assumere unicamente la forma di una sovvenzione. Al fine di agevolare l’ulteriore sviluppo di tali progetti, è necessario consentire che tale assistenza possa essere fornita anche sotto forma di assistenza tecnica.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/856.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.261.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A261%3ATOC

 

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