Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/1212 della Commissione del 22 luglio 2021 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/253.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione (2) ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 (3) istituendo un'infrastruttura tecnica intesa a consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace dei dati personali raccolti mediante un modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF) tra le autorità competenti del Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) degli Stati membri, denominata «piattaforma di scambio PLF». Tale infrastruttura tecnica consente la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR.

(2)La piattaforma di scambio PLF consente alle autorità competenti del SARR degli Stati membri di scambiarsi insiemi ben definiti di dati da esse raccolti attraverso i PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. La piattaforma consente inoltre lo scambio di altri dati epidemiologici limitati necessari per il tracciamento dei contatti, in linea con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 non consente attualmente lo scambio dei dati personali delle persone che hanno compilato un PLF e sono state in stretto contatto (4) con un passeggero infetto che ha a sua volta compilato un PLF, nonostante lo scambio di tali dati sia necessario per un tracciamento dei contatti efficace a seguito dell'individuazione di un caso positivo di COVID-19, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE.

(4)Lo scambio dei dati relativi a tali persone esposte è necessario qualora esse soggiornino per un periodo di tempo limitato in una determinata destinazione e, di conseguenza, le autorità competenti del SARR dello Stato membro di destinazione non siano in grado di contattarle e sottoporle a test durante la loro permanenza. Tale scambio di dati è altresì necessario qualora le autorità del SARR dello Stato membro di residenza siano competenti a contattare le persone esposte e a fornire loro ulteriori informazioni. In situazioni di questo tipo, e a condizione che tali persone abbiano a loro volta compilato un PLF, lo Stato membro che ha individuato un passeggero infetto e ha avviato le misure di tracciamento dei contatti dovrebbe usare la piattaforma di scambio PLF per inviare allarmi agli Stati membri di partenza iniziale o di ultima partenza o allo Stato membro di residenza di tali persone esposte. I dati personali scambiati in tali casi dovrebbero limitarsi a dati di identificazione e di contatto.

(5)Al fine di garantire che i dati personali relativi ai passeggeri infetti e quelli relativi alle persone esposte siano chiaramente distinti, le autorità competenti del SARR dovrebbero indicare se i dati scambiati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.

(6)Lo scambio dei dati personali delle persone esposte dovrebbe essere soggetto agli stessi requisiti in materia di protezione dei dati personali che si applicano allo scambio dei dati personali dei passeggeri infetti.

(7)Le autorità competenti del SARR dovrebbero condividere i dati in loro possesso relativi alle tratte per le quali gli Stati membri raccolgono informazioni nei rispettivi PLF solo se ciò è necessario ai fini dell'identificazione delle persone esposte. È opportuno chiarire che gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere informazioni per tutte le tratte di un viaggio.

(8)In determinate situazioni è possibile che i sistemi PLF nazionali degli Stati membri siano temporaneamente indisponibili a causa di problemi tecnici. In tali casi le autorità competenti del SARR dovrebbero potersi scambiare attraverso la piattaforma di scambio PLF lo stesso insieme di dati personali proveniente da fonti diverse dai rispettivi PLF nazionali, in particolare proveniente dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalle persone esposte. La raccolta di dati personali provenienti da tali fonti dovrebbe essere basata sul diritto nazionale e rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/858 è definito l'insieme minimo di dati PLF da raccogliere attraverso il PLF nazionale, necessario per un efficace tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero sulla base dei dati PLF. Nell'allegato I è opportuno chiarire che il luogo di partenza e il luogo di arrivo, come pure l'orario di partenza, non sono necessari qualora tali informazioni possano essere ricavate dal numero di identificazione del mezzo di trasporto, poiché tali informazioni sono sufficienti ai fini del tracciamento dei contatti.

(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/253.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.263.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A263%3ATOC

 

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