Decisione (UE) 2021/1851 del Consiglio del 15 ottobre 2021 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero.

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Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione del Consiglio 92/580/EEC (1), l’Unione è diventata parte dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (2) («ISA»), nonché membro dell’Organizzazione internazionale dello zucchero («ISO»).

(2)A norma dell’articolo 8 dell’ISA, il Consiglio internazionale dello zucchero («ISC») adempie o si adopera per l’adempimento di tutte le funzioni necessarie all’esecuzione delle disposizioni previste dall’ISA. A norma dell’articolo 13 dell’ISA tutte le decisioni dell’ISC sono adottate, di norma, per consenso. In assenza di consenso, le decisioni sono adottate a maggioranza semplice, a meno che l’ISA non preveda un voto speciale.

(3)A norma dell’articolo 25 dell’ISA i membri dell’ISO dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell’ISO detiene un numero specifico di voti, che è adeguato annualmente in conformità dei criteri indicati in tale articolo.

(4)Tuttavia, la ripartizione dei voti fra i membri dell’ISO, che determina altresì il loro contributi finanziario a tale organizzazione, non rispecchia più le realtà del mercato mondiale dello zucchero.

(5)Ai sensi delle norme dell’ISA sui contributi finanziari all’ISO, la quota del contributo finanziario dell’Unione è rimasta immutata dal 1992 sebbene il mercato mondiale dello zucchero, e in particolare il peso relativo dell’Unione in esso, siano da allora sostanzialmente cambiati. Di conseguenza, negli ultimi anni l’Unione ha assunto una quota sproporzionatamente elevata degli oneri di bilancio e della responsabilità nell’ISO.

(6)Con decisione (UE) 2017/2242 del Consiglio (3) la Commissione era stata autorizzata dal Consiglio ad avviare i negoziati con le altre parti dell’ISA, nell’ambito dell’ISC, al fine di modernizzare detto accordo in particolare per quanto riguarda le discrepanze tra il numero di voti e i contributi finanziari dei membri dell’ISO da un lato, e il loro peso relativo nel mercato mondiale dello zucchero dall’altro.

(7)Sulla base dell’autorizzazione concessa con la Decisione (UE) 2017/2242, la Commissione ha avviato i negoziati con i paesi membri dell’ISO e ha presentato proposte concrete per modificare l’articolo 25 dell’ISA, che disciplina l’adozione del bilancio amministrativo e i contributi dei membri. Durante la 55a sessione svoltasi il 19 luglio 2019, l’ISC ha deciso di avviare i negoziati per una revisione parziale dell’ISA prima della sua prossima riunione del novembre 2019, sotto la guida della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.

(8)A seguito delle richieste di diversi membri dell’ISO l’ISCha deciso che, oltre alla modifica dell’articolo 25 dell’ISA, altre partidell’ISA devono essere oggetto di negoziati, in particolare gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’ISA, le priorità di lavoro dell’ISO di cui agli articoli 32, 33 e 34 dell’ISA e le norme per la nomina del direttore esecutivo di cui all’articolo 23 dell’ISA.

(9)Poiché l’autorizzazione concessa con la decisione (UE) 2017/2242 è scaduta il 31 dicembre 2019 e data la necessità di proseguire i negoziati, il Consiglio ha concesso una nuova autorizzazione con la decisione (UE) 2019/2136 (4) del Consiglio.

(10)La formulazione delle modifiche del’ISA è stata concordata dall’ISC durante la 57a sessione nel novembre 2020 e la 58a sessione nel giugno 2021.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.374.01.0049.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A374%3ATOC

 

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