Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1900 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1793.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 54, paragrafo 4, lettere a) e b), e l’articolo 90, lettere a), b) e c),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione (3) stabilisce norme relative all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali all’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi di origine non animale provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato I di tale regolamento di esecuzione, relative alle condizioni speciali di ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II di tale regolamento di esecuzione, a causa del rischio di contaminazione da micotossine, tra cui le aflatossine, da residui di antiparassitari, da pentaclorofenolo e diossine e di contaminazione microbiologica, e relative alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati alimenti e mangimi provenienti da alcuni paesi terzi elencati nell’allegato II bis di tale regolamento di esecuzione.

(2)Poiché l’espressione «alimenti composti» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), punto ii), all’articolo 8, all’allegato II, tabella 2, e all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non è utilizzato con lo stesso significato attribuitole come in altri atti legislativi dell’Unione, è opportuno sostituire tale termine con «alimenti costituiti da due o più ingredienti».

(3)Al fine di garantire un’interpretazione e un’applicazione uniformi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aggiungere la definizione di «paese d’origine» all’articolo 2 di tale regolamento di esecuzione.

(4)L’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 dispone che gli elenchi figuranti negli allegati I e II siano riesaminati periodicamente, almeno ogni sei mesi, al fine di tenere conto delle nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione.

(5)L’allegato II bis del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 elenca gli alimenti e i mangimi provenienti da alcuni paesi terzi soggetti alla sospensione dell’ingresso nell’Unione di cui all’articolo 11 bis di tale regolamento.

(6)Dato che il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 non prevede esplicitamente un periodo di applicabilità delle misure di emergenza per i prodotti elencati nell’allegato II bis e considerando che tali misure devono essere revocate o modificate qualora siano disponibili nuove informazioni relative ai rischi e alla non conformità alla legislazione dell’Unione, anche l’elenco figurante nell’allegato II bis del presente regolamento dovrebbe essere riesaminato periodicamente. È pertanto opportuno modificare l’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.

(7)La comparsa e la gravità dei recenti incidenti alimentari notificati tramite il sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi («RASFF»), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri sugli alimenti e sui mangimi di origine non animale nel secondo semestre del 2020 evidenziano la necessità di modificare gli elenchi figuranti negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 al fine di tutelare la salute umana nell’Unione.

(8)In particolare, per le partite di limoni provenienti dalla Turchia, i dati risultanti dalle notifiche trasmesse al RASFF e le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. Inoltre, per le partite di arachidi provenienti dal Brasile, le informazioni relative ai controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri evidenziano la comparsa di nuovi rischi per la salute umana, dovuti alla possibile contaminazione da residui di antiparassitari, che richiedono un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire voci relative a entrambi i suddetti prodotti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, con una frequenza dei controlli di identità e fisici del 20 %.

(9)A causa della frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, e per via del numero elevato di notifiche trasmesse al RASFF, è opportuno aumentare al 20 % la frequenza dei controlli di identità e fisici su arance, mandarini, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, nonché su peperoni dolci e peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Turchia.

(10)A causa dell’elevata frequenza di casi di non conformità alle pertinenti prescrizioni previste dalla legislazione dell’Unione per quanto riguarda la contaminazione da residui di antiparassitari rilevati durante i controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793, è opportuno aumentare al 50 % la frequenza dei controlli di identità e fisici sulla frutta del jack proveniente dalla Malaysia e sui peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dall’Uganda.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC

 

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