Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1904 della Commissione del 29 ottobre 2021 che adotta un logo comune per la vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari.

Eurlex 100

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 104, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)Le persone autorizzate a vendere medicinali veterinari ai sensi dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2019/6 possono vendere tali medicinali a distanza a determinate condizioni. È opportuno adottare un logo comune, che comprenda un collegamento ipertestuale all’elenco, stilato dall’autorità competente di ciascuno Stato membro, dei rivenditori autorizzati a vendere medicinali veterinari a distanza, con lo scopo di aiutare il pubblico a determinare se un sito web che mette in vendita tali medicinali a distanza sia legalmente autorizzato a farlo.

(2)Il logo comune per la vendita a distanza di medicinali veterinari comprende un elemento grafico e un collegamento ipertestuale che rimanda all’elenco di rivenditori autorizzati alla vendita al dettaglio a distanza di medicinali veterinari pubblicato sul sito web dell’autorità competente di ciascuno Stato membro.

(3)In linea con la maggioranza dei pareri espressi dagli Stati membri in occasione della riunione del comitato permanente per i medicinali veterinari del 2 dicembre 2019 e con una consultazione mirata delle parti interessate svolta via e-mail il 26 novembre 2019, il logo comune dovrebbe seguire la falsariga dell’analogo logo elaborato per i medicinali per uso umano (2). Quest’ultimo si è rivelato efficace nella pratica e ha permesso al pubblico di verificare se un dettagliante è legalmente autorizzato a vendere medicinali online. Per distinguere il nuovo logo da quello già in uso per i medicinali per uso umano, è opportuno utilizzare un colore diverso e aggiungere le lettere «VET», ad indicare che si tratta di medicinali veterinari.

(4)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente all’articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

La grafica del logo comune di cui all’articolo 104, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/6, è conforme al modello di cui all’allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.387.01.0133.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A387%3ATOC

 

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