Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1911 della Commissione del 27 ottobre 2021 che modifica l’allegato II del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/620.

Eurlex 100

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, definisce le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate e prevede inoltre il riconoscimento o il ritiro, da parte della Commissione, dello status di indenne da malattia di Stati membri o loro zone per quanto riguarda determinate malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c).

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce le condizioni per la concessione, il mantenimento, la sospensione e il ritiro dello status di indenne da malattia.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione (3) elenca, nei suoi allegati, gli Stati membri o le loro zone aventi lo status di indenne da malattia. Esso elenca, tra l’altro, le zone indenni da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M.caprae e M. tuberculosis) (MTBC) nell’allegato II, parte I, le zone indenni da infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV) nell’allegato VIII, parte I, le zone indenni da infestazione da Varroa spp. nell’allegato IX e le zone o i compartimenti aventi lo status di indenne da malattia per la necrosi ematopoietica infettiva (NEI) nell’allegato XIII, parte I.

(4)L’evoluzione della situazione epidemiologica di determinate malattie rende necessario modificare gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 al fine di elencare nuovi Stati membri o zone indenni da malattia e di eliminare dagli elenchi le aree in cui sono stati confermati focolai di malattia e in cui non sono quindi più soddisfatte le condizioni per il mantenimento dello status di indenne da malattia.

(5)La Spagna ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nelle province di La Coruña, Orense e Lugo nella Comunità autonoma di Galizia. La quarta provincia di tale comunità autonoma, Pontevedra, era già elencata come zona indenne da MTBC nell’allegato II, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. L’intera Comunità autonoma di Galizia dovrebbe pertanto essere elencata come zona indenne da MTBC.

(6)La Spagna ha presentato alla Commissione informazioni che dimostrano che le condizioni per il riconoscimento dello status di indenne da malattia per l’MTBC stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/689 sono soddisfatte nella Comunità autonoma delle Asturie. Tale Comunità autonoma dovrebbe pertanto essere elencata come zona indenne da MTBC.

(7)La Spagna ha notificato alla Commissione un focolaio di infezione da BTV sierotipo 4 nella Comunità autonoma delle Isole Baleari e successivamente ulteriori focolai che interessano le regioni della Sierra Oriental e della Sierra Occidental nella provincia di Huelva, la regione della Sierra Norte nella provincia di Sevilla e le regioni di Azuaga, Badajoz, Mérida, Jerez de los Caballeros e Zafra nella provincia di Badajoz. Poiché la Comunità autonoma delle Isole Baleari, le regioni della Sierra Oriental e della Sierra Occidental nella provincia di Huelva, la regione di Cazalla de la Sierra (Sierra Norte) nella provincia di Sevilla e, implicitamente in quanto parte della Comunità autonoma di Estremadura, le regioni di Azuaga, Badajoz, Merida, Jerez de los Caballeros e Zafra sono tutte elencate come zone aventi lo status di indenne da malattia nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno sopprimerle da tale elenco.

(8)Il Portogallo ha notificato alla Commissione focolai di infezione da BTV sierotipo 4 nella regione dell’Alentejo e successivamente un ulteriore focolaio nel distretto di Santarém nella regione di Lisboa e Vale do Tejo. Poiché l’Alentejo nel suo complesso e il distretto di Santarém, in quanto parte del Portogallo, sono inclusi implicitamente come aree aventi lo status di indenne da malattia nell’allegato VIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, è opportuno escludere da tale elenco la regione dell’Alentejo e il distretto di Santarém.

(9)La Finlandia ha notificato alla Commissione un focolaio di infestazione da Varroa spp. nel comune di Brändö delle Isole Åland. Le Isole Åland sono elencate come zona avente lo status di indenne da malattia nell’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. La Finlandia ha inoltre informato la Commissione che, sulla base di un’indagine epidemiologica, tale focolaio non interessa altri comuni. Il comune di Brändö dovrebbe essere soppresso dall’elenco delle zone indenni da malattia.

(10)La Danimarca ha notificato alla Commissione recenti focolai della malattia degli animali acquatici necrosi ematopoietica infettiva (NEI) nei bacini idrografici di Varde Å e Kolding Å e in un lago di pesca sportiva/ricreativa con immissione di pesci, Hove Kalkgrav. Queste aree sono attualmente incluse nel territorio della Danimarca, che è elencato come indenne da malattia nell’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620. È pertanto opportuno modificare l’allegato XIII, parte I, per escludere tali aree infette dal territorio indenne da malattia della Danimarca.

(11)La Finlandia ha completato con successo un programma di eradicazione della NEI comprendente un compartimento di Ii, Kuivaniemi, e quattro zone, Virmasvesi, Nilakka, Saarijarvi e Pielinen, e successivamente ha rilasciato una dichiarazione di indennità da malattia conformemente all’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689 per tale compartimento e tali zone. È pertanto opportuno che non siano più esclusi dal territorio indenne da NEI di tale Stato membro. L’allegato XIII, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620.

(13)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Gli allegati II, VIII, IX e XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.389.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A389%3ATOC

 

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