Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1922 della Commissione del 4 novembre 2021 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione recante modalità di applicazione di talune disposizioni del Regolamento (UE) 2018/581.

EurLex sito

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002 (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/581 sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili.

(2)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 della Commissione (2) elenca i certificati ritenuti equivalenti al certificato di riammissione in servizio, modulo 1 AESA, che possono essere utilizzati dagli operatori economici dell’UE quando importano merci in regime di sospensione e alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/581.

(3)L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («l’accordo») (3), è stato firmato, a nome dell’Unione, il 29 dicembre 2020. Esso è stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021 al 30 aprile 2021 ed è entrato formalmente in vigore il 1o maggio 2021.

(4)L’accordo riguarda questioni relative alla sicurezza aerea, compresa la cooperazione con l’autorità per l’aviazione civile del Regno Unito (CAA) che rilascia certificati di riammissione in servizio. È pertanto opportuno considerare i certificati «CAA Form 1» rilasciati dalla CAA equivalenti al modulo 1 AESA e inserirli nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517.

(5)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517.

(6)In conformità all’allegato 30 «Aeronavigabilità e certificazione ambientale» dell’accordo, in particolare all’articolo 15, lettera a), e all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, i moduli CAA 1 rilasciati dalla CAA per prodotti sviluppati e certificati prima del 31 dicembre 2020 sono considerati sufficienti affinché le merci elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1517 possano beneficiare della sospensione dei dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/581, a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente a tali certificati al fine di garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e dovrebbe entrare in vigore con urgenza.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.391.01.0043.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A391%3ATOC

 

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