Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1949 della Commissione del 10 novembre 2021 riguardante i principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del Regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/516 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato e che abroga la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio (regolamento RNL) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)I principi di stima dei servizi di abitazione sono una delle questioni definite nel regolamento delegato (UE) 2020/2147 della Commissione (2) relativo all'elenco di questioni per garantire l'affidabilità, l'esaustività e la comparabilità dei dati relativi al reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (RNL) da affrontare in ogni ciclo di verifica.

(2)Affinché i dati sull'RNL siano affidabili, esaustivi e comparabili, occorre chiarire i principi di stima dei servizi di abitazione.

(3)Gli aggregati RNL e le relative componenti dovrebbero essere comparabili tra i vari Stati membri e rispettare le pertinenti definizioni e le norme contabili del Sistema europeo dei conti 2010 («SEC 2010») (3).

(4)È pertanto opportuno abrogare la decisione 95/309/CE, Euratom della Commissione (4) e il regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione (5).

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/516,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Ai fini del regolamento (UE) 2019/516 si applicano i principi di stima dei servizi di abitazione stabiliti nel presente regolamento.

Articolo 2

1.Al fine di stimare la produzione dei servizi di abitazione gli Stati membri applicano il metodo di stratificazione basato sui canoni di affitto effettivi.

Gli Stati membri utilizzano analisi tabulari o tecniche statistiche per determinare criteri di stratificazione pertinenti.

2.Al fine di stimare i canoni di affitto figurativi, gli Stati membri utilizzano i canoni di affitto effettivi corrisposti per godere del diritto di fruire di un'abitazione non amm—obiliata ai sensi dei contratti relativi ad abitazioni di proprietà privata.

Essi possono utilizzare anche i canoni di affitto per abitazioni ammobiliate, a condizione di ridurli proporzionalmente per escludere i pagamenti dovuti per l'uso dei mobili.

Negli Stati membri in cui il mercato degli affitti privati è ridotto a titolo eccezionale si può ricorrere ai canoni di affitto pubblici, debitamente aumentati, per allargare la base dei canoni di affitto figurativi.

Articolo 3

In casi eccezionali, e se debitamente motivato, gli Stati membri possono applicare altri metodi obiettivi, come il metodo dei costi di utilizzazione.

Non verranno richieste giustificazioni per il ricorso al metodo dei costi di utilizzazione per stimare la produzione di abitazioni occupate dal proprietario, a condizione che vengano rispettate le condizioni seguenti:

a)Le abitazioni affittate privatamente devono rappresentare meno del 10 % del parco immobiliare totale; e

b)Se è soddisfatta la condizione di cui alla lettera a) e la quota del totale delle abitazioni affittate — destinabili alla vendita e non destinabili alla vendita — nel parco immobiliare totale è superiore al 10 %, la differenza tra canoni di affitto di mercato e altri canoni pagati deve superare un fattore di tre.

Articolo 4

Gli Stati membri che utilizzano un approccio fondato sull'anno base estrapolano un determinato anno base avvalendosi di adeguati indicatori per la quantità, il prezzo e la qualità.

Articolo 5

Per i servizi di abitazione, gli Stati membri applicano i principi dettagliati di cui all'allegato per stimare la produzione, i consumi intermedi e le transazioni con il resto del mondo.

Articolo 6

La decisione 95/309/CE, Euratom e il regolamento (CE) n. 1722/2005 sono abrogati.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.398.01.0006.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A398%3ATOC

 

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