Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/1976 della Commissione del 12 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di glicole monoetilenico («MEG») originario degli Stati Uniti d’America («USA») e del Regno dell’Arabia Saudita («i paesi interessati») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

(2)La Commissione ha avviato l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 31 agosto 2020 («la denuncia») dal Defence Committee of European MEG Producers (comitato per la difesa dei produttori europei di MEG) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di MEG. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio notevole.

1.2.Misure provvisorie

(3)In conformità con l’articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Sono pervenute osservazioni da MEGlobal Americas Inc («MEGlobal Americas»), Saudi Basic Industries Corporation («SABIC»), Arteco NV («Arteco») e dal comitato dei produttori di PET in Europa («CPME»).

(4)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/939 della Commissione (2) («il regolamento provvisorio») l’11 giugno 2021 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MEG originario degli USA e del Regno dell’Arabia Saudita.

1.3.Fase successiva della procedura

(5)In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione provvisoria») il denunciante, MEGlobal Americas, Lotte Chemical Louisiana LCC («LCLA»), il governo del Regno dell’Arabia Saudita, SABIC, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV («EMPC»), Helm AG («Helm»), Oxyde Belgium BV («Oxyde»), Tricon International Ltd e le sue consociate («Tricon»), Arteco, il CPME e RETAL Industries Limited («RETAL») hanno inviato comunicazioni scritte presentando le proprie osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.

(6)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con LCLA, MEGlobal Americas, SABIC e il CPME. Inoltre, su richiesta di MEGlobal Americas e di SABIC, si sono svolte due audizioni con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il consigliere-auditore ha rilevato che i diritti di difesa delle parti interessate sono stati rispettati nel presente procedimento.

(7)Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.

(8)La Commissione ha continuato a raccogliere e a sottoporre a controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Sono stati effettuati due ulteriori controlli incrociati a distanza con Arteco e Indorama Ventures Europe BV («Indorama»). La Commissione intendeva anche effettuare controlli incrociati a distanza con Helm e Oxyde ma nessuna delle due società si è resa disponibile.

1.4.Osservazioni generali

(9)SABIC e MEGlobal Americas hanno sostenuto che la Commissione ha divulgato tardivamente le relazioni sui controlli incrociati a distanza, pregiudicando pertanto i loro diritti di difesa.

(10)Il 14 maggio 2021 la Commissione ha divulgato le relazioni sui controlli incrociati a distanza unitamente alla sintesi dei dazi proposti e al calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, come indicato al considerando 3. Le relazioni sui controlli incrociati a distanza hanno lo scopo di fornire alle parti un resoconto fattuale di tali controlli. Esse non traggono conclusioni sul modo in cui la Commissione tratterà in ultima analisi i dati di fatto ottenuti nel corso dei controlli. Non esiste un termine di legge per la divulgazione delle relazioni sui controlli incrociati a distanza. Non sono pervenute osservazioni delle parti per quanto riguarda le informazioni fornite nelle suddette relazioni. Pertanto la Commissione non ritiene che i diritti di difesa delle parti siano stati pregiudicati e il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ha condiviso il suo parere a tale riguardo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.402.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A402%3ATOC

 

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