Decisione (PESC) 2021/1989 del Consiglio del 15 novembre 2021 che modifica la Decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

Leggi Ue

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

(2)Il 24 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1031 (2) che modifica la decisione 2012/642/PESC con cui si introducono una serie di restrizioni economiche, compreso il divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

(3)In tale contesto è opportuno introdurre alcune eccezioni al divieto concernente la fornitura di servizi di assicurazione e riassicurazione al governo bielorusso e agli enti e agenzie pubblici della Bielorussia.

(4)È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare determinate misure.

(5)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L'articolo 2 undecies della decisione 2012/642/PESC è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 undecies

1.È vietato fornire servizi di assicurazione o riassicurazione:

a)Al governo bielorusso e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; oppure

b)A qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alla lettera a).

2.I divieti nel paragrafo 1 non si applicano alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi a persone, entità o organismi bielorussi qualora il rischio assicurato sia situato nell'Unione né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari bielorusse nell'Unione.

3.I divieti nel paragrafo 1 non pregiudicano l'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2021, o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.405.01.0008.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A405%3ATOC

 

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