Regolamento Delegato (UE) 2021/2026 della Commissione del 13 settembre 2021 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2020/592 per quanto riguarda talune deroghe al Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex sito

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 219, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2020/592 della Commissione (2) ha introdotto una serie di deroghe a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013, tra l’altro, nel settore vitivinicolo per fornire sostegno agli operatori di tale settore e aiutarli a far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19. Tuttavia, nonostante l’utilità di tali misure, il mercato vitivinicolo non è riuscito a ritrovare l’equilibrio tra domanda e offerta.

(2)La pandemia di COVID-19 non è sotto controllo. Le campagne di vaccinazione in alcune regioni dell’Unione e nel mondo sono insufficienti e nella maggior parte dei paesi sono ancora in vigore restrizioni alla circolazione e misure di distanziamento sociale. Tali misure comprendono tuttora restrizioni relative ai viaggi, al numero di partecipanti agli eventi sociali, alle feste private e agli eventi pubblici, nonché alla possibilità di mangiare e bere fuori casa. Tali restrizioni comportano un’ulteriore diminuzione del consumo di vino nell’Unione, un volume maggiore di scorte e, più in generale, turbative del mercato. In alcuni Stati membri un terzo del consumo di vino è legato al turismo. Pertanto il consumo di vino ha continuato a diminuire e le scorte restano elevate. Tali effetti della pandemia, associati ai dazi imposti dagli Stati Uniti e all’ondata di gelo che ha colpito l’Europa nell’aprile 2021, hanno avuto forti ripercussioni negative sul reddito dei produttori di vino dell’Unione. Si stima che la combinazione di tutti questi fattori abbia avuto per effetto di ridurre in media del 15-20 % il fatturato del settore vitivinicolo dell’Unione, con alcune aziende che hanno registrato perdite fino al 40 %.

(3)Inoltre, l’incertezza che circonda la durata della crisi, che rimane difficile da prevedere a causa della rapida mutabilità del virus, aggrava ulteriormente l’attuale grave turbativa del mercato vitivinicolo dell’Unione. Ciò significa che la ripresa del settore richiederà più tempo di quanto si potesse prevedere all’inizio del 2021. Di conseguenza è opportuno continuare a offrire un sostegno temporaneo ed eccezionale al settore vitivinicolo dell’Unione per evitare l’aumento dei fallimenti che è stato registrato.

(4)Poiché l’assicurazione del raccolto è uno strumento importante per la gestione dei rischi, compresi i rischi legati ad eventi climatici avversi come i periodi tardivi e particolarmente lunghi di rigide gelate dell’aprile 2021 e i rischi legati a turbative del mercato come quelle derivanti dalla pandemia di COVID-19, è opportuno incentivare maggiormente i viticoltori a contrarre un’assicurazione del raccolto aumentando il sostegno dell’Unione a favore di tale misura. È inoltre opportuno che questo incentivo copra più di una campagna di commercializzazione, in quanto l’esperienza ha dimostrato che il ricorso al sostegno per l’assicurazione del raccolto è stato molto limitato in passato. È pertanto essenziale disporre di tempo sufficiente per informare e incoraggiare gli Stati membri e gli operatori del settore vitivinicolo ad avvalersi di questo tasso eccezionale di sostegno. È quindi necessario aumentare il contributo finanziario dell’Unione al sostegno per l’assicurazione del raccolto di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/592 a decorrere dal 16 ottobre 2021 fino alla fine del periodo di programmazione 2019-2023.

(5)Inoltre, poiché non si prevede che il mercato vitivinicolo dell’Unione ritrovi l’equilibrio tra l’offerta e la domanda a breve termine, è necessario prorogare l’applicazione delle misure di cui agli articoli 5 bis e 6, all’articolo 7, paragrafo 2, e all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/592 fino al 15 ottobre 2022.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/592.

(7)Al fine di garantire la continuità tra gli esercizi finanziari 2021 e 2022, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi a decorrere dal 16 ottobre 2021,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592

Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:

(1)L’articolo 8 è così modificato:

a)La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le operazioni selezionate dal 4 maggio 2020 al 15 ottobre 2021, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supera il 70 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori per l’assicurazione:»;

b)E’ aggiunto il paragrafo seguente:

«Per le operazioni selezionate dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2023, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno dell’assicurazione del raccolto non supera l’80 % del costo di tali premi assicurativi.»;

(2)All’articolo 10, la data «15 ottobre 2021» è sostituita dalla data «15 ottobre 2022».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 settembre 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.415.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A415%3ATOC

 

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