Regolamento (UE) 2023/163 della Commissione del 18 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del PE e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 16,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui («LMR») per la sostanza oxathiapiprolin sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per la sostanza DDT sono stati fissati nell’allegato II e nell’allegato III, parte B, di tale regolamento a seconda del prodotto.

(2)È stata presentata una domanda di tolleranza all’importazione a norma dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 per la sostanza oxathiapiprolin utilizzata negli Stati Uniti sui mirtilli. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l’LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per evitare ostacoli commerciali all’importazione nell’UE di tale prodotto.

(3)A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione.

(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso un parere motivato sull’LMR proposto (2). L’Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.

(5)L’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative alla completezza dei dati presentati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, la modifica richiesta per l’LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. Per giungere a tale conclusione l’Autorità ha tenuto conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione a lungo termine a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo del prodotto in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

(6)In base al parere motivato e alle conclusioni dell’Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la modifica degli LMR proposta è conforme alle prescrizioni del suddetto articolo.

(7)Per quanto riguarda il DDT, tale sostanza attiva è un inquinante organico persistente (POP) e, in quanto tale, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari che lo contengono sono stati vietati dalla direttiva 83/131/CEE della Commissione (3). Nonostante il DDT non sia più utilizzato nell’Unione, esso può tuttavia ancora essere rilevato a livelli molto bassi in alcuni prodotti vegetali e animali a causa della sua persistenza nell’ambiente. Pertanto con il regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione sono stati fissati gli LMR per il DDT in tutti i prodotti di origine vegetale e animale (4). Tale regolamento ha fissato a 1 mg/kg gli LMR per i prodotti di origine suina (che comprendono i cinghiali di allevamento) e l’LMR per gli animali terrestri selvatici (compresi i cinghiali) a 0,05 mg/kg.

(8)L’Autorità ha fornito alla Commissione dati di monitoraggio riguardanti il periodo compreso tra il 2016 e il 2020, dai quali risulta che residui di DDT sono presenti nei prodotti a base di cinghiale a livelli superiori all’attuale LMR per gli animali terrestri selvatici, ma nello stesso ordine di grandezza dell’attuale LMR fissato per i suini. Sulla base dei più recenti dati di monitoraggio, che riflettono livelli persistenti nell’ambiente, e al fine di garantire la coerenza delle misure di esecuzione adottate dagli Stati membri, è opportuno allineare l’LMR vigente per il DDT nei cinghiali all’LMR per tale sostanza nei suini.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.023.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A023%3ATOC

Foto:

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