Regolamento (UE) 2023/173 della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica gli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze ciclossidim, cyflumetofen e penthiopyrad sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza ciflutrin gli LMR sono fissati negli allegati II e III di tale regolamento. Per le sostanze 1-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-carbossammide (PAM) e metobromuron non sono stati fissati LMR specifici nel regolamento (CE) n. 396/2005 e, dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg stabilito all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

(2)Per le sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Nel suo parere motivato l’Autorità ha confermato la definizione del residuo come «ciflutrin, comprese altre miscele di isomeri costituenti (somma di isomeri)». Poiché la sostanza beta-ciflutrin è un isomero della sostanza ciflutrin, gli LMR fissati per la sostanza ciflutrin riguardano anche la sostanza beta-ciflutrin. Entrambe le sostanze non sono più approvate come sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari nell’UE. L’Autorità ha pertanto valutato gli LMR sulla base degli usi di tali prodotti fitosanitari ammessi al di fuori dell’UE, come quelli attualmente stabiliti dalla commissione del Codex Alimentarius (limiti massimi di residui del Codex o CXL) e le tolleranze all’importazione comunicate dagli Stati membri. L’Autorità ha inoltre tenuto conto dell’uso autorizzato della sostanza ciflutrin nei medicinali veterinari per bovini e ovini e degli LMR fissati nel regolamento (UE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, patate, peperoni, cavoli cappucci, «frutta», «spezie da radici e rizomi», suini (muscolo, fegato, reni), bovini (muscolo, fegato, reni), ovini (muscolo, fegato, reni), caprini (muscolo, fegato, reni), equini (muscolo, fegato, reni), pollame (muscolo, grasso, fegato), latte equino e uova di volatili. L’Autorità ha raccomandato di aumentare gli LMR per pompelmi, arance, limoni, limette, mandarini, pomodori, melanzane, semi di colza, semi di cotone. L’Autorità ha inoltre raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per la soia, il grasso (di suini, bovini, ovini, caprini, equini) e il latte (di bovini, ovini e caprini), per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

(3)Per l’uso delle sostanze beta-ciflutrin e ciflutrin sui cavolfiori, l’Autorità ha individuato un possibile rischio acuto per i consumatori se si adottasse il limite CXL per i cavolfiori. L’LMR sarà pertanto ridotto al valore di base di 0,01 mg/kg.

(4)Per quanto concerne gli LMR per orzo e frumento, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR della sostanza ciflutrin per l’orzo e il frumento nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(5)Per il ciclossidim l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). L’Autorità ha raccomandato di ridurre gli LRM per mele, pere, albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, sedano rapa, piselli (freschi, con baccello), finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, carciofi, semi di colza, barbabietole da zucchero e pollame (muscolo, grasso, fegato). Essa ha raccomandato di aumentare gli LMR per fragole, patate, patate dolci, bietole, barbaforte/rafano/cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo, ravanelli, salsefrica, rutabaga, rape, aglio, scalogni, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, rucola, senape juncea, prodotti baby leaf (comprese le brassicacee), portulaca/porcellana, bietole da foglia e da costa, «erbe fresche e fiori commestibili», fagioli (senza baccello), lenticchie, lupini/semi di lupini, semi di papavero, semi di girasole, semi di senape, semi di cotone, semi di borragine, bovini (muscolo, grasso, reni), ovini (muscolo, grasso, reni), caprini (muscolo, grasso, reni), equini (muscolo, grasso, reni), latte (di bovini, ovini, caprini, equini) e uova di volatili. Per quanto riguarda le fragole l’Autorità ha raccomandato di aumentare l’LMR, in linea con il suo precedente parere motivato sugli LMR per tale sostanza attiva (5). Poiché questo punto è già stato affrontato dal regolamento (UE) 2021/976 della Commissione (6), per le fragole è mantenuto l’LMR vigente fissato da detto regolamento. Essa ha raccomandato di mantenere tali LMR vigenti per altri prodotti per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità.

(6)Per quanto riguarda gli LMR per cipolline/cipolle verdi e cipollette, dolcetta/valerianella/gallinella, scarola/indivia a foglie larghe, crescione e altri germogli e gemme, barbarea, mais/granturco e infusioni di erbe da radici, l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del ciclossidim nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(7)Per il cyflumetofen l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti per «agrumi», «frutta a guscio», «pomacee», albicocche, pesche, uve da tavola e da vino, fragole, azzeruoli, cachi, pomodori, melanzane, cetrioli e luppolo, per i quali sono stati presentati dati giustificativi sufficienti sulle buone pratiche agricole che sono stati valutati dall’Autorità. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR per tali prodotti nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(8)Per quanto riguarda gli LMR per suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini), l’Autorità ha inoltre concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del cyflumetofen nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

(9)Per il metobromuron l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo assumendo come parametro la somma di metobromuron e 4-bromofenilurea, espressa come metobromuron.

(10)Per quanto riguarda gli LMR per fragole, patate, carote, pastinaca, dolcetta/valerianella/gallinella, spinaci, crescione acquatico, foglie di sedano, prezzemolo, salvia, timo, basilico e fiori commestibili, fagioli (con baccello), fagioli (senza baccello), asparagi, finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze, fagioli, piselli, semi di girasole, soia, suini (muscolo, grasso, fegato, rene), bovini (muscolo, grasso, fegato, rene), ovini (muscolo, grasso, fegato, rene), caprini (muscolo, grasso, fegato, rene), equini (muscolo, grasso, fegato, rene) e latte (di bovini, ovini, caprini, equini), l’Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio. Pur essendo considerati sicuri per i consumatori, tali LMR saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, per tutti i prodotti sopraindicati è opportuno fissare gli LMR del metobromuron nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello indicato dall’Autorità.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.025.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2023%3A025%3ATOC

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