Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS).

Giustizia 109

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), e in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

considerando quanto segue:

(1)Il 9 maggio 2022 l’Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. L’Austria ha successivamente trasmesso ulteriori informazioni intese a fornire alla Commissione avesse gli elementi necessari per valutare l’equivalenza delle pertinenti parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit ai requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(2)Sulla base della richiesta dell’Austria, la Commissione ha valutato l’equivalenza delle seguenti parti del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009: i) l’impegno dell’alta dirigenza; ii) l’esame della direzione; iii) la definizione di un’analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l’audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione.

(3)Considerando le responsabilità e il coinvolgimento dell’alta dirigenza in tutte le fasi del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa all’impegno dell’alta dirigenza come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parti A.5.1, A.5.2 e B.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(4)Considerando la mancanza di un esame della direzione o della documentazione della valutazione della direzione nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la parte dello stesso relativa all’esame della direzione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(5)Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) i principali aspetti ambientali sono individuati e analizzati nella consultazione iniziale (primo audit ambientale), ma che il programma non tiene sufficientemente conto degli aspetti ambientali indiretti e che non tutti gli elementi pertinenti dell’EMAS sono presi in considerazione e documentati, la parte del programma relativa alla definizione di un’analisi ambientale dovrebbe essere riconosciuta solo parzialmente come equivalente ai requisiti di cui all’allegato I e all’allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. In particolare dovrebbero essere riconosciute come equivalenti le parti seguenti della definizione di un’analisi ambientale di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT): i) individuazione del contesto organizzativo; ii) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative; iii) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente; iv) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti; v) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità; vi) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti. Tuttavia vii) l’individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti; e viii) la valutazione della significatività degli aspetti ambientali non dovrebbero essere riconosciute come equivalenti.

(6)Considerando che in ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) l’alta dirigenza definisce e pubblica la politica e gli orientamenti ambientali che stabiliscono i principi e definiscono un quadro per fissare obiettivi ambientali, la parte del programma relativa alla definizione di una politica ambientale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(7)Considerando che il sistema ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) impone alle organizzazioni di fornire il materiale o i documenti giustificativi necessari ad attestare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa alla garanzia del rispetto degli obblighi normativi come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(8)Considerando che il programma di follow-up ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) offre all’organizzazione l’opportunità di migliorare costantemente l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema ECOPROFIT per aumentare le prestazioni ambientali e che ogni anno il costante miglioramento delle prestazioni ambientali è oggetto di audit da parte di esperti della commissione ECOPROFIT, la parte del programma relativa agli obiettivi e ai programmi ambientali definiti per assicurare il miglioramento continuo dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 18, paragrafo 7, lettera b), e all’allegato II, parte A.10.3, e parte B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(9)Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) il direttore è nominato dall’alta dirigenza ed è responsabile della corretta attuazione del sistema, che i direttori ECOPROFIT partecipano periodicamente a formazioni e seminari relativi alla prestazione ambientale delle organizzazioni e che tutti i dipendenti dell’organizzazione a tutti i livelli sono coinvolti e possono partecipare attivamente al programma, la parte del programma relativa alla struttura organizzativa, alla formazione e alla partecipazione del personale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1 e all’allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

(10)Considerando che il rapporto sull’ambiente di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) comprende la documentazione sugli obiettivi ambientali, gli aspetti ambientali dell’organizzazione e un elenco delle misure attuate ma che i criteri usati nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione e gli aspetti ambientali indiretti non sono documentati, la parte del programma relativa ai requisiti in materia di documentazione non dovrebbe essere riconosciuta come conforme ai requisiti di cui all’articolo 20 e all’allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009.

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