Decisione (UE) 2023/1559 del Consiglio del 14 luglio 2023 che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’UE in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione.

Giustizia 1702

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Gli orientamenti che figurano nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo»), elaborato nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), sono stati recepiti e pertanto resi giuridicamente vincolanti nell’Unione in virtù del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)I partecipanti all’accordo («partecipanti») sono chiamati a concordare le modifiche dell’accordo, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che regolano i periodi di rimborso massimi, il piano di rimborso e i tassi di premio minimi.

(3)Dall’adozione, nel 1978, le norme stabilite nell’accordo non sono mai state, fino ad oggi, oggetto di un riesame globale in vista della loro perdurante adeguatezza a livello complessivo. Il riesame globale rivela la necessità di modernizzare l’accordo in modo sostanziale per garantire che le sue disposizioni tengano conto dell’evoluzione delle circostanze globali e siano adeguati alle esigenze future. Inoltre, le disposizioni non dovrebbero essere sproporzionatamente rigide rispetto agli obiettivi dell’accordo di garantire condizioni di parità tra i partecipanti e di evitare l’esclusione del settore privato.

(4)La proposta di modifica dell’accordo consentirebbe alle agenzie di credito all’esportazione partecipanti di offrire agli acquirenti e ai mutuatari di beni e servizi esportati che sono ubicati in paesi terzi condizioni e modalità di finanziamento allineate a pratiche di mercato solide, consentendo così di affrontare i fallimenti del mercato e di colmare le carenze di finanziamento senza escludere il settore privato. In questo modo, l’accordo modernizzato rafforzerebbe la competitività globale degli esportatori dell’Unione, contribuendo in modo significativo alla crescita economica e all’occupazione nell’Unione.

(5)A seguito di tali modifiche proposte, sono inoltre necessarie ulteriori modifiche dell’accordo al fine di razionalizzare e garantire una maggiore coerenza all’interno dell’accordo e dei suoi allegati, anche per quanto riguarda gli obblighi di notifica ex ante.

(6)Inoltre, il riesame globale dell’accordo ha evidenziato la necessità di rivedere le procedure per la proroga delle linee comuni che non sono collegate a un’operazione specifica. Le procedure rivedute escluderebbero la possibilità per i singoli partecipanti di prorogare unilateralmente di tali linee comuni. Tali procedure rivedute terrebbero pertanto maggiormente conto della necessità che l’Unione concordi formalmente una posizione prima di un’eventuale proroga di tali linee comuni.

(7)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti sulla modifiche dell’accordo, poiché la decisione sarà vincolante per l’Unione e tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011.

(8)La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere le modifiche basate sull’accluso progetto di versione consolidata dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sulle modifiche dell’accordo è quella di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata dell’accordo accluso alla presente decisione (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

N. CALVIÑO SANTAMARÍA

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore visite

Italy 77,2% Italy
Germany 14,4% Germany
United States of America (the) 3,3% United States of America (the)

Total:

74

Countries
84799258
Today: 13
Yesterday: 41
This Week: 568
Last Week: 584
This Month: 1.442
Last Month: 3.605
This Year: 9.604
Total: 84.799.258