Decisione (PESC) 2023/1574 del Consiglio del 28 luglio 2023 che modifica la Decisione (PESC) 2022/2319 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti.

Giustizia Istock

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2319 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti. Tale decisione attua la risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha istituito un regime di sanzioni nei confronti di Haiti, comprese misure di congelamento dei beni, restrizione di viaggio ed embargo mirato sulle armi.

(2)L’Unione ritiene che la situazione ad Haiti rappresenti tuttora una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e continua a nutrire preoccupazione per gli elevati livelli di violenza delle bande e altre attività criminali, la violenza sessuale e di genere, l’appropriazione indebita di fondi pubblici, la perdurante impunità per i responsabili e la drammatica situazione umanitaria ad Haiti, i quali hanno avuto conseguenze devastanti per la popolazione haitiana.

(3)La situazione ad Haiti rimane caratterizzata da forte instabilità legata alla fragilità dello Stato. Le condizioni generali di sicurezza sono estremamente precarie a causa della presenza dilagante di bande armate coinvolte in attività illegali, che ostacolano inoltre la fornitura di aiuti umanitari. Tale situazione rischia di compromettere, tra l’altro, lo svolgimento di elezioni legislative e presidenziali pacifiche, libere, eque e trasparenti, che il governo haitiano è disposto a indire entro il 2024 se le condizioni generali di sicurezza lo consentono, e ostacolano il fragile percorso democratico del paese.

(4)Le autorità haitiane hanno ripetutamente invocato la comunità internazionale affinché fornisca sostegno nel ripristinare l’autorità dello Stato e lo Stato di diritto, come anche nel lottare contro le bande armate e altre organizzazioni criminali, chiedendo, in particolare, alle Nazioni Unite di inviare una forza internazionale specializzata che assista la polizia nazionale haitiana e all’Organizzazione degli Stati americani di creare un apposito gruppo di lavoro per seguire lo sviluppo della situazione e coordinarsi con le Nazioni Unite e la Comunità dei Caraibi.

(5)In tale contesto e alla luce dell’ulteriore deterioramento della situazione politica, economica, umanitaria e della sicurezza ad Haiti, il Consiglio ritiene opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti, e relativo ad azioni che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto nel paese, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati.

(6)Una minaccia per la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti è rappresentata in particolare dalle persone che intraprendono o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali, sostengono il traffico illecito e la diversione di armi, violano l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite, compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o che costituiscono violazioni dei diritti umani ovvero ostacolano l’azione umanitaria ad Haiti.

(7)Una minaccia per la stabilità, democrazia e lo Stato di diritto di Haiti è rappresentata inoltre dalle persone che partecipano a gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici e all’esportazione non autorizzata di capitali.

(8)Il Consiglio ritiene che la deroga umanitaria alle misure di congelamento dei beni ai sensi della risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite debba applicarsi anche alle misure complementari relative al congelamento di fondi e risorse economiche oltre a quelle decise dal comitato istituito dal punto 19 della risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

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EurLex

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