Regolamento Delegato (UE) 2023/1578 della Commissione del 20 aprile 2023 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 325 novosexagies, paragrafo 12, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 325 novosexagies, paragrafo 5, lettera e), e paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti che non sono stati autorizzati a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, sezione 1, del medesimo regolamento ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di credito di elaborare una metodologia interna o di utilizzare fonti esterne per stimare tali probabilità di default e perdite in caso di default ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato di cui all’articolo 325 quinsexagies di detto regolamento. Al fine di assicurare parità di condizioni tra gli enti nell’Unione, i requisiti di tale metodologia interna dovrebbero essere gli stessi che si applicano alle metodologie utilizzate dagli enti che sono stati autorizzati a stimare le probabilità di default o le perdite in caso di default in conformità della parte tre, titolo II, capo 3, del medesimo regolamento. Si possono tuttavia verificare casi in cui, ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato, gli enti non possono né basarsi su fonti esterne di dati né utilizzare plausibilmente i loro modelli conformemente alle prescrizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, di detto regolamento a causa della mancanza di dati di input o dello sforzo sproporzionato che ciò richiederebbe. È pertanto necessario stabilire requisiti specifici affinché la metodologia interna, o parti di essa, utilizzata dagli enti ai fini del calcolo del requisito di fondi propri per il rischio di mercato contempli adeguatamente tutti questi casi. È opportuno che tali requisiti specifici garantiscano risultati prudenti. Allo stesso tempo tali requisiti dovrebbero soddisfare esigenze specifiche in termini di tempestività e flessibilità, comprese le situazioni in cui le posizioni su taluni emittenti sono troppo piccole per giustificare una metodologia complessa e, di conseguenza, una metodologia più semplice risulta più appropriata.

(2)Tali requisiti specifici dovrebbero applicarsi solo se necessario, vale a dire solo nel caso in cui gli enti non possano né basarsi su fonti esterne di dati né utilizzare plausibilmente modelli che soddisfino i requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. È pertanto opportuno stabilire condizioni intese a garantire che non vi siano altre fonti per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default e che i casi in cui gli enti non possono né basarsi su fonti esterne né utilizzare plausibilmente i loro modelli non rappresentino una parte eccessiva dei loro portafogli, tenuto conto delle prescrizioni di cui all’articolo 325 septsexagies, paragrafo 1, di detto regolamento. Gli enti dovrebbero valutare tali condizioni con una frequenza sufficiente per tenere conto di eventuali cambiamenti, compresi quelli relativi alla disponibilità di fonti di dati esterne, e in funzione della frequenza con cui sono segnalati i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato.

(3)Affinché possano tenere conto delle caratteristiche delle posizioni per i diversi emittenti, compresi la significatività e i periodi di detenzione di tali posizioni, gli enti dovrebbero essere autorizzati a elaborare metodologie interne per la stima delle probabilità di default e delle perdite in caso di default che si compongono di parti diverse, al fine di coprire tali diverse posizioni.

(4)È necessario garantire che il rischio di default dei singoli emittenti sia sufficientemente capitalizzato. Le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default basate su una metodologia interna, o una parte di essa, dovrebbero pertanto essere sufficientemente conservative rispetto ad altre metodologie e fonti utilizzate dagli enti. A tal fine è necessario precisare le condizioni alle quali le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default saranno sufficientemente prudenti. In particolare, per i casi in cui gli enti non possono né basarsi su fonti esterne di dati né utilizzare plausibilmente i loro modelli, è opportuno fissare limiti ai valori che possono assumere le stime delle probabilità di default e delle perdite in caso di default.

(5)Gli enti che utilizzano fonti esterne per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default dovrebbero, nell’ambito della convalida del modello interno di rischio di default, riesaminare periodicamente le stime prodotte per garantire che esse restino adeguate rispetto ai portafogli degli enti. Gli enti che utilizzano più di una fonte esterna dovrebbero stabilire una gerarchia di tali fonti esterne per assicurarne un utilizzo complessivamente coerente nel modello interno di rischio di default. Inoltre, gli enti che utilizzano fonti esterne per stimare le probabilità di default potrebbero dover effettuare una serie di azioni e procedure prima di poter produrre le stime effettive delle probabilità di default. È pertanto necessario stabilire requisiti per garantire che la metodologia utilizzata per produrre stime delle probabilità di default a partire da fonti esterne sia concettualmente solida, ossia che produca stime accurate e coerenti prive di distorsioni.

(6)L’articolo 325 novosexagies, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti di documentare i loro modelli interni in modo che le loro ipotesi di correlazione e le altre ipotesi di modellizzazione siano trasparenti per le autorità competenti. Per assistere le autorità competenti nell’assicurare il rispetto di tale prescrizione, è necessario specificare in che modo tale obbligo generale di documentazione debba essere applicato alle metodologie interne o alle fonti esterne utilizzate nell’ambito del modello interno di rischio di default per stimare le probabilità di default e le perdite in caso di default.

(7)Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(8)L’Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

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EurLex

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