Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1o agosto 2023 relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Popillia japonica Newman.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, lettere d), e), f), g), h) e i), e paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce, nell’allegato II, parte B, l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.

(2)Popillia japonica Newman («organismo nocivo specificato») figura in tale elenco in quanto ne è nota la presenza in alcune parti del territorio dell’Unione. Si tratta di un organismo nocivo polifago che, secondo quanto riferito, ha un impatto su molte specie vegetali differenti nel territorio dell’Unione.

(3)Le piante ospiti preferite dell’organismo nocivo specificato («piante specificate») dovrebbero essere elencate e sottoposte a determinate misure per l’eradicazione o il contenimento, a seconda dei casi, nelle zone infestate.

(4)L’organismo nocivo specificato è inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3).

(5)Al fine di garantirne la rilevazione precoce e l’eradicazione nel territorio dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali, utilizzando metodi in linea con le informazioni scientifiche e tecniche più recenti. Le trappole costituiscono un metodo di cattura importante in relazione all’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione e dovrebbero essere utilizzate ampiamente. Le indagini annuali dovrebbero riguardare almeno le piante che risultano più comunemente infestate dall’organismo nocivo specificato («piante specificate»).

(6)A norma del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro è tenuto a elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza per ciascun organismo nocivo prioritario. Sulla base dell’esperienza acquisita con i focolai precedenti, è necessario adottare norme specifiche di attuazione dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031 al fine di garantire un piano di emergenza completo in caso di ritrovamento dell’organismo nocivo specificato nell’Unione.

(7)Al fine di eradicare l’organismo nocivo specificato e prevenirne la diffusione nel territori dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero stabilire aree delimitate costituite da una zona infestata e da una zona cuscinetto e applicare misure di eradicazione al loro interno. L’ampiezza di una zona cuscinetto dovrebbe essere di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata, tenendo presente la capacità di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(8)Tuttavia, in caso di ritrovamento isolato dell’organismo nocivo specificato, non dovrebbe essere richiesta la definizione di un’area delimitata quando l’organismo nocivo specificato è immediatamente eradicato e vi sono prove del fatto che le piante interessate erano infestate prima di essere introdotte nella zona del ritrovamento o del fatto che l’organismo nocivo specificato non si è moltiplicato e che il ritrovamento presumibilmente non porterà al suo insediamento. Si tratta dell’approccio più appropriato, a condizione che siano effettuate indagini per confermare l’assenza dell’organismo nocivo specificato.

(9)In determinate zone del territorio dell’Unione, l’eradicazione dell’organismo nocivo specificato non è più possibile. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto essere autorizzati ad applicare in tali zone misure intese al contenimento, anziché all’eradicazione, dell’organismo nocivo specificato. Tali misure dovrebbero assicurare un approccio diligente nelle indagini e azioni precauzionali rafforzate, soprattutto nella definizione delle dimensioni della zona infestata e della rispettiva zona cuscinetto. La zona cuscinetto nelle aree delimitate per il contenimento dovrebbe avere un’ampiezza di almeno 15 km oltre i confini della zona infestata, maggiore quindi della zona cuscinetto nelle aree delimitate per l’eradicazione, al fine di prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato nel resto del territorio dell’Unione.

(10)Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione e agli altri Stati membri ogni area delimitata per il contenimento che intendono designare o modificare, in modo da fornire un quadro generale della diffusione dell’organismo nocivo specificato nel territorio dell’Unione. Ciò è necessario ai fini del riesame del presente regolamento e per tenere aggiornato un elenco delle aree delimitate per il contenimento.

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