Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione del 30 maggio 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda l’adeguamento di taluni riferimenti giuridici.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 110, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli articoli 96, 97, 98, 105 e 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati modificati inserendovi disposizioni tratte dagli articoli 6, 10, 12, 14, 15 e 20 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (3), successivamente soppressi dal regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione (4). Inoltre, in seguito alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2021/2117 all’articolo 97 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le disposizioni del paragrafo 3 di detto articolo sono confluite nel paragrafo 4.

(2)Per motivi di chiarezza e fruibilità da parte degli operatori è opportuno adeguare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (5) e i relativi allegati laddove fanno riferimento all’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 12, paragrafi 1, 3 e 4, all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2019/33.

(3)Il regolamento (UE) 2021/2117 ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013 anche per quanto riguarda il contenuto del disciplinare di produzione e i motivi di cancellazione. Nell’articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati inseriti requisiti dettagliati per la descrizione degli elementi che evidenziano il legame nel disciplinare di produzione. Nell’articolo 106 del medesimo regolamento sono stati aggiunti ulteriori motivi di cancellazione.

(4)Ne consegue che, per motivi di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno sopprimere i requisiti della descrizione degli elementi che evidenziano il legame nel disciplinare di produzione stabiliti all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. È inoltre opportuno allineare l’allegato VII di tale regolamento di esecuzione, che riporta il modulo di richiesta di cancellazione, all’articolo 106 del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il contenuto del punto 4 («Motivi della cancellazione»).

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.

Per saperne di più:

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EurLex

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