Decisione (PESC) 2023/1614 del Consiglio del 10 luglio 2023 relativa alla firma e alla conclusione a nome dell’Unione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 22 dicembre 2020, con decisione (PESC) 2020/2188 (1), il Consiglio ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 l’operazione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta), istituita nel quadro dell’azione comune 2008/851/PESC del Consiglio (2), e ne ha esteso il mandato per includere i due compiti secondari esecutivi di contribuire all’attuazione dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia e di contrastare il traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia.

(2)L’azione comune 2008/851/PESC stabilisce che possono essere conclusi accordi con Stati terzi, sulla base di autorizzazioni concesse caso per caso dal Consiglio, al fine di agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia, ai fini dell’esercizio dell’azione penale contro tali persone. Tali accordi devono includere condizioni per il trasferimento di tali persone nel rispetto del diritto internazionale pertinente, segnatamente del diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire in particolare che le persone interessate non siano sottoposte alla pena di morte, alla tortura o a trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

(3)Il 20 maggio 2021 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con la Repubblica delle Seychelles con l’obiettivo di concludere un accordo teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti al largo delle coste della Somalia.

(4)Il 12 dicembre 2022, con la decisione (PESC) 2022/2441 (3), il Consiglio ha rinominato Atalanta «EUNAVFOR ATALANTA», ne ha prorogato il mandato fino al 31 dicembre 2024 e ha stabilito che, pur mantenendo i suoi compiti, l’operazione debba contribuire alla sicurezza marittima nell’Oceano Indiano occidentale e nel Mar Rosso.

(5)Sulla base dell’autorizzazione concessa dal Consiglio il 20 maggio 2021 è stato negoziato un accordo tra l’Unione e la Repubblica delle Seychelles.

(6)È opportuno approvare l’accordo tra l’Unione e la Repubblica delle Seychelles a nome dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica delle Seychelles teso ad agevolare il trasferimento da parte di uno Stato membro dell’Unione europea di persone arrestate e fermate a norma del diritto nazionale per aver partecipato, al largo delle coste della Somalia, a violazioni dell’embargo delle Nazioni Unite sulle armi nei confronti della Somalia o al traffico di stupefacenti («accordo») è approvato a nome dell’Unione (4) +.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

Tratto da:

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EurLex

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