Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1629 della Commissione del 9 agosto 2023 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/761.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187, lettere da a) ad e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione e prevede norme specifiche.

(2)L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea, concluso con decisione (UE) 2023/1056 del Consiglio (3), modifica i quantitativi di prodotti da importare nell’ambito di taluni contingenti tariffari aperti a favore del Brasile. Le modifiche riguardano i contingenti tariffari nel settore del pollame recanti i seguenti numeri d’ordine: 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4253, 09.4410 e 09.4420 e il contingente tariffario 09.4318 nel settore dello zucchero, nonché la creazione di due contingenti tariffari supplementari nel settore dello zucchero.

(3)Le modifiche apportate dal summenzionato accordo dovrebbero essere rispecchiate nei rispettivi allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: nell’allegato IV sui contingenti tariffari nel settore dello zucchero e nell’allegato XII sui contingenti tariffari nel settore del pollame.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

(5)Le modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 dovrebbero applicarsi ai periodi contingentali che cominciano dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. È necessario chiarire che gli operatori possono chiedere la differenza tra i nuovi quantitativi e i quantitativi già assegnati durante il periodo contingentale in corso a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande che inizia dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In particolare, per i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420, che sono divisi in sottoperiodi, la differenza tra i nuovi quantitativi assegnati ai sottoperiodi già scaduti e i quantitativi effettivamente assegnati durante tali sottoperiodi dovrebbe essere messa a disposizione a decorrere dal periodo di assegnazione che inizia dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Gli allegati IV e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Se il periodo contingentale è già iniziato il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e i quantitativi già assegnati è messa a disposizione per le domande presentate dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il nuovo quantitativo per i contingenti tariffari 09.4211, 09.4214, 09.4217, 09.4251, 09.4252, 09.4410 e 09.4420 segue le norme in materia di distribuzione tra sottoperiodi previste nell’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. La differenza tra i quantitativi assegnati e il nuovo quantitativo rimasto inutilizzato nei sottoperiodi scaduti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento è attribuita a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal primo periodo di presentazione delle domande successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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