Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1632 della Commissione dell’11 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione.

Giustizia 1223

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giunio 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.DOMANDA

(1)La Commissione europea (Commissione) ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell’Indonesia e di disporre la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo spediti da Taiwan, Turchia e Vietnam, a prescindere che siano dichiarati o no originari di Taiwan, della Turchia e del Vietnam.

(2)La domanda è stata presentata il 3 luglio 2023 dalla European Steel Association – «EUROFER» («richiedente»).

B.PRODOTTO

(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione (2) con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80, ma spedito da Taiwan, Turchia o Vietnam, a prescindere che sia dichiarato o no originario di Taiwan, della Turchia e del Vietnam (codici TARIC 7219310010, 7219321010, 7219329010, 7219331010, 7219339010, 7219341010, 7219349010, 7219351010, 7219359010, 7219902010, 7219908010, 7220202110, 7220202910, 7220204110, 7220204910, 7220208110, 7220208910, 7220902010 e 7220908010) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.MISURE IN VIGORE

(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2012 della Commissione («misure antidumping in vigore»). Il prodotto in esame è inoltre soggetto a misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/433 della Commissione (3) («misure compensative in vigore»). Tali misure sono oggetto di un’inchiesta antielusione distinta.

D.MOTIVAZIONE

(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto segue.

(7)Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dall’Indonesia e da Taiwan, Turchia e Vietnam in seguito all’istituzione delle misure antidumping in vigore.

(8)Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione nell’Unione del prodotto in esame attraverso Taiwan, la Turchia e il Vietnam, successivamente all’effettuazione di operazioni di assemblaggio/completamento a Taiwan, in Turchia o in Vietnam. Gli elementi di prova forniti dal richiedente dimostrano che tali operazioni di assemblaggio/completamento, a partire da bramme di acciai inossidabili e/o prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo originari dell’Indonesia, costituiscono un’elusione, in quanto sono notevolmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping. Le bramme di acciai inossidabili e/o i prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a caldo originari dell’Indonesia rappresentano oltre il 60 % del valore totale delle parti del prodotto assemblato/completato, mentre il valore aggiunto durante le operazioni di assemblaggio/completamento è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(9)Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi sia di prezzi. A quanto pare, volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sono entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengano a prezzi pregiudizievoli.

(10)Infine, gli elementi di prova dimostrano che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame, adeguato per tenere conto dell’andamento dei prezzi del prodotto in esame in Indonesia a partire dal periodo dell’inchiesta utilizzato per stabilire le misure in vigore.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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