Decisione d’Es. (UE) 2023/1635 della Commissione del 14 agosto 2023 recante modifica della Decisione d’Es. (UE) 2022/74 che stabilisce l’elenco dei programmi INTERREG e indica l’importo totale dell’intero sostegno del Fondo UE di sviluppo regionale.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (2),

considerando quanto segue:

(1)Con la decisione di esecuzione (UE) 2022/74 della Commissione (3), la Commissione ha stabilito l’elenco dei programmi Interreg e ha indicato l’importo totale dell’intero sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma, suddivisi per Stato membro, per il periodo dal 2021 al 2027.

(2)La recente aggressione militare non provocata e ingiustificata della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina e il conflitto armato in corso hanno modificato radicalmente la situazione della sicurezza in Europa. Nelle conclusioni del 24 febbraio 2022 il Consiglio europeo ha condannato l’aggressione militare nei confronti dell’Ucraina e il coinvolgimento della Bielorussia in tale aggressione.

(3)La Commissione ha di conseguenza sospeso la preparazione dei programmi Interreg tra l’Unione e la Federazione russa e la Bielorussia, e l’Unione ha istituito una serie di sanzioni nei confronti dei due paesi. Gli importi totali per il 2022 assegnati ai programmi di cooperazione transfrontaliera Interreg per i quali la preparazione è stata sospesa sono stati riassegnati ad altri programmi Interreg nel 2022 a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1059.

(4)Dato il protrarsi della guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, l’attuale situazione dei programmi che dovevano coinvolgere la Federazione russa e la Bielorussia è caratterizzata da un cambiamento fondamentale nelle relazioni con la Federazione russa e con la Bielorussia per cui è escluso che i presupposti per l’attuazione dei programmi di cooperazione con tali paesi possano essere ripristinati alle condizioni ed entro i termini previsti dal regolamento (UE) 2021/1059.

(5)Gli Stati membri interessati e la Commissione hanno pertanto convenuto di non proseguire la preparazione dei programmi Interreg con la Federazione russa e con la Bielorussia nel periodo di programmazione 2021-2027. I programmi originariamente previsti dovrebbero pertanto essere soppressi dall’elenco dei programmi Interreg destinati a ricevere sostegno. Per le stesse ragioni la partecipazione inizialmente prevista della Federazione russa e della Bielorussia a due programmi transnazionali dovrebbe essere annullata.

(6)In tale contesto le dotazioni stanziate per l’intero periodo di programmazione fino al 2027 per i programmi con la Federazione russa e con la Bielorussia che non saranno approvati in tale periodo dovrebbero essere riassegnate in un’unica fase ad altri programmi Interreg esistenti. La riassegnazione può consistere in particolare nel trasferimento delle risorse stanziate dal FESR a un altro programma Interreg sostenuto anch’esso dai finanziamenti dello strumento di assistenza preadesione assegnati alla cooperazione transfrontaliera (IPA III CBC) o dai finanziamenti dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale assegnati alla cooperazione transfrontaliera per l’area geografica di vicinato (NDICI-CBC) o ai programmi Interreg transfrontalieri interni cui partecipa lo Stato membro interessato.

(7)Inoltre, a norma dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1059, alcuni Stati membri hanno informato la Commissione circa la modifica della ripartizione inizialmente indicata della loro quota per ciascun programma cui partecipano. Gli importi aggiornati dovrebbero riflettersi anche nella presente decisione. A seguito della decisione di due programmi transnazionali di estendere la copertura geografica ad altri paesi, inoltre, l’allegato III dovrebbe essere aggiornato.

(8)Sulla base di tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri interessati è pertanto necessario aggiornare l’elenco dei programmi Interreg e l’importo totale dell’intero sostegno del FESR e, ove applicabile, l’importo totale del sostegno di ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per ciascun programma, suddivisi per Stato membro.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/74,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2022/74 è così modificata:

1.l’allegato I è sostituito dall’allegato I della presente decisione;

2.l’allegato II è sostituito dall’allegato II della presente decisione;

3.l’allegato III è sostituito dall’allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2023

Per la Commissione

Elisa FERREIRA

Membro della Commissione

Tratto da:

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EurLex

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