Regolamento Delegato (UE) 2023/1640 della Commissione del 5 giugno 2023 sulla metodologia per determinare la quota di biocarburanti e di biogas per il trasporto derivanti da biomassa trattata con combustibili fossili in un processo comune.

Giustizia 2222

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il cotrattamento si riferisce in genere a un’unità di raffineria di petrolio in cui le materie prime da biomassa sono trattate insieme a quelle di origine fossile e trasformate in carburanti finali. Tuttavia questa metodologia può essere applicata anche in altri impianti che trattano bioliquidi e oli fossili o in impianti di cotrattamento di rifiuti di origine biologica e non biologica. Le materie prime da biomassa possono essere per esempio materiali a base di lipidi, come l’olio vegetale, il tallolio grezzo o l’olio di pirolisi, e le materie prime fossili derivano solitamente dal petrolio greggio. I carburanti finali prodotti a partire da questo mix di materie prime sono generalmente il diesel, il carburante per aviazione, il gasolio per riscaldamento, il combustibile per uso marittimo, la benzina, i componenti della benzina e talvolta il propano, componente del gas di petrolio liquefatto, in cui possono essere presenti anche piccole frazioni di altri prodotti. È fondamentale che questi carburanti cotrattati contengano una quota di biocarburanti e biogas. Ai sensi del presente regolamento delegato, non si considera cotrattamento il caso di un’unità di produzione che usa come materia prima biometano prelevato dall’infrastruttura interconnessa, certificato e tracciato attraverso il sistema di equilibrio di massa dell’infrastruttura interconnessa del gas.

(2)Ai fini del presente regolamento delegato, per biogas si intende il gas derivante da materie prime da biomassa che sono state cotrattate insieme a materie prime fossili per convertirle in carburanti finali liquidi o gassosi.

(3)Affinché la quota di energia rinnovabile dei carburanti prodotti a partire dalla biomassa e da materie prime fossili in un processo comune sia conteggiata ai fini degli obiettivi della direttiva (UE) 2018/2001 e dia un contributo efficace alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nell’UE, l’articolo 28, paragrafo 5, della direttiva prevede che la Commissione adotti un atto delegato precisando la metodologia per determinare la quota di biocarburanti, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune.

(4)Per trovare un equilibrio tra i costi di verifica e la precisione delle prove, l’atto delegato consente agli operatori economici di usare un metodo di prova armonizzato comune basato sul radiocarbonio (14C), o di usare metodi di prova propri, caratteristici dell’impresa o del processo. Tuttavia, per garantire l’applicazione di un metodo di prova comune sul mercato, gli operatori economici il cui metodo principale è diverso da quello del radiocarbonio (14C) dovrebbero applicare periodicamente quest’ultimo agli output per verificare la correttezza del metodo principale. Inoltre, per consentire agli operatori economici di abituarsi a usare il metodo del radiocarbonio (14C) insieme a un altro metodo di prova principale, nel primo anno di applicazione di questa metodologia è previsto un certo grado di flessibilità in merito alla percentuale accettabile di deviazione tra i risultati delle prove di verifica principali e secondarie.

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