Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1647 della Commissione del 21 agosto 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Nel 2011 sono state inizialmente istituite misure antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata ("CFP") originaria della Repubblica popolare cinese (la "RPC" o "Cina" o "paese interessato") con il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (2) (le "misure iniziali"). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata "inchiesta iniziale".

(2)Le misure iniziali hanno assunto la forma di dazi ad valorem compresi tra il 4 % e il 12 % per le importazioni effettuate dagli esportatori inseriti nell'elenco, con un'aliquota residua su scala nazionale del 12 %.

(3)In seguito ad un'inchiesta antidumping, con regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 (3), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC.

(4)Il 4 luglio 2017, in seguito a un riesame in previsione della scadenza (il "riesame in previsione della scadenza") a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 (il "regolamento di base"), la Commissione ha prorogato di cinque anni le misure stabilite nell'ambito dell'inchiesta iniziale mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1187 della Commissione (4) (il "regolamento sul riesame in previsione della scadenza").

(5)I dazi compensativi attualmente in vigore sono compresi tra il 4 % e il 12 %.

1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza

(6)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (5) delle misure compensative in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della RPC, la Commissione europea (la "Commissione") ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

(7)La domanda è stata presentata il 31 marzo 2022 da cinque produttori dell'Unione (Arctic Paper Grycksbo AB, Burgo Group SpA, Fedrigoni SpA, Lecta Group e Sappi Europe SA), congiuntamente denominati i "richiedenti", che rappresentano più del 50 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata.

(8)La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

1.3.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(9)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 giugno 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese, sulla base dell'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (6) ("avviso di apertura"). In conformità dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali è stata aperta la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

(10)Prima dell'avvio del riesame in previsione della scadenza e conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Cina (il "governo della RPC") di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e ha invitato il governo della RPC a partecipare a consultazioni per chiarire la situazione riguardante il contenuto della domanda di riesame e per giungere a una soluzione definita di comune accordo. Non è tuttavia pervenuta alcuna risposta da parte del governo della RPC.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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