Regolamento Delegato (UE) 2023/1674 della Commissione del 19 giugno 2023 che modifica il Regolamento Delegato (UE) 2021/630.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettere d) e h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione (2) stabilisce l’elenco dei prodotti compositi a lunga conservazione a basso rischio che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) ha stabilito determinate prescrizioni per le partite di prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. I prodotti composti a lunga conservazione esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri dovevano soddisfare tali prescrizioni. Il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione (4) ha abrogato il regolamento delegato (UE) 2019/625 a decorrere dal 15 dicembre 2022. Poiché il regolamento delegato (UE) 2021/630 fa riferimento al regolamento delegato (UE) 2019/625, al fine di garantire la certezza giuridica è necessario sostituire, nel regolamento delegato (UE) 2021/630, il riferimento all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/625 abrogato con un riferimento all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2022/2292, che stabilisce le prescrizioni relative ai prodotti composti che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni.

(3)Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici NC 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 e 2103 sotto forma di determinate paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, determinati prodotti a base di cereali, determinate preparazioni alimentari a base di riso, determinate chips e determinati snack croccanti, nonché il miso contenente brodo di pesce per minestre e la salsa di soia contenente brodo di pesce per minestre presentano un basso rischio per la salute umana e degli animali, anche tali prodotti dovrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. I cracker sono considerati un prodotto della biscotteria e di conseguenza dovrebbero essere anch’essi esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 della Commissione (5) stabilisce norme per i casi e le condizioni in cui alcune categorie di animali e di merci contenute nei bagagli personali dei passeggeri sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

(5)Poiché in virtù del presente regolamento determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri conformemente al regolamento delegato (UE) 2021/630, tali prodotti composti dovrebbero essere indicati anche nell’allegato I, parte 2, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 come esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri. Dato che queste ultime modifiche sono una conseguenza diretta delle prime, è opportuno inserirle in un unico atto.

(6)L’elenco dei prodotti esenti di cui all’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/2122 si riferisce alle stesse merci che figurano nell’elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630. Poiché in virtù del presente regolamento sono aggiunti nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/630 determinati prodotti composti a lunga conservazione a basso rischio non contenenti carne, è necessario modificare anche l’allegato III, punto 7, del regolamento delegato (UE) 2019/2122 e allineare gli elenchi di prodotti composti esenti nei due regolamenti delegati. Dato che i due elenchi sono sostanzialmente collegati e sono destinati ad essere applicati in parallelo, è opportuno apportare le modifiche a tali elenchi in un unico atto.

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