Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1704 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Giustizia 1702

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.

(2)Il preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione (2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali.

(3)A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, con la richiesta che l’additivo sia classificato nella categoria «additivi tecnologici» e nel gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento.

(4)Nel parere del 1o febbraio 2023 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso attualmente autorizzate, il preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 continua a essere sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente. L’Autorità ha inoltre osservato che l’additivo non è un irritante per la pelle o per gli occhi, ma data la sua natura proteica dovrebbe essere considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie. In assenza di dati l’Autorità non ha potuto trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea dell’additivo. Essa ha inoltre indicato che nel contesto del rinnovo dell’autorizzazione non è necessario valutare l’efficacia dell’additivo.

(5)Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 come additivo per mangimi. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (4), non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l’autorizzazione di tale additivo. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti negativi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)A seguito del rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Pediococcus pentosaceus DSM 23376 come additivo per mangimi, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione del preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per l’insilaggio», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012

Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012, la voce 1k2105 relativa al «Pediococcus pentosaceus DSM 23376» è soppressa.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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