Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/1713 della Commissione del 7 settembre 2023 relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232.

Giustizia 1979

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)Conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione relativa a un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi (nota anche come «subtilisina») prodotta da Bacillus subtilis ATCC SD-2107 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)La domanda riguarda l’autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis ATCC SD-2107 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, galline ovaiole e specie avicole minori, da classificare nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «promotori della digestione».

(4)Nel suo parere del 25 maggio 2020 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto trarre conclusioni sulla sicurezza del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis ATCC SD-2107 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 per le specie bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l’ambiente. Tuttavia, nel suo successivo parere del 6 gennaio 2023 (3), l’Autorità ha riferito che il richiedente ha trasmesso nuove informazioni per ovviare ad alcune delle limitazioni individuate nel parere del 25 maggio 2020 e ha dichiarato una modifica del ceppo di produzione della proteasi, mediante la sostituzione delBacillus subtilis ATCC SD-2107 con il Bacillus subtilis CBS 148232, e ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Essa ha inoltre concluso che tale preparato è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e, in assenza di dati, non ha potuto trarre conclusioni sul suo potenziale di irritazione per la pelle e gli occhi né sulle sue proprietà di sensibilizzazione cutanea. Nel suo parere del 6 gennaio 2023, con riferimento al parere del 25 maggio 2020, l’Autorità ha altresì concluso che il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 è efficace nei polli da ingrasso, nelle pollastre allevate per la produzione di uova e nelle specie avicole minori fino al momento della deposizione, ma non ha potuto trarre conclusioni sulla sua efficacia per le galline ovaiole. Essa non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)Il 14 aprile 2023 il richiedente ha ritirato la domanda di autorizzazione del preparato per le galline ovaiole.

(6)La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma reesei ATCC PTA-5588, proteasi prodotta da Bacillus subtilis CBS 148232 e alfa-amilasi prodotta da Bacillus licheniformis ATCC SD-6525 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale preparato. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

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EurLex

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