Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della Decisione d’Esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Le ferrovie sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale in un sistema di trasporti decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; alla luce degli sviluppi registrati nel settore è quindi necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI).

(2)Il 24 gennaio 2020, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («Agenzia») di elaborare raccomandazioni a sostegno di determinati obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) in vista di una loro integrazione nelle STI intesa a migliorare l’interoperabilità. Ciò consentirebbe nel contempo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno.

(3)Il 30 giugno 2022 l’Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 (4) riguardante diverse STI in relazione all’attuazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 6 e da 8 a 10 della decisione delegata (UE) 2017/1474.

(4)A seguito della raccomandazione dell’Agenzia, la Commissione sta modificando diverse STI (STI CCS (5), STI LOC&PAS (6) e STI WAG (7), tra le altre) pertinenti al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV).

(5)È pertanto necessaria una revisione dei parametri ERATV per allinearli alla revisione delle pertinenti STI.

(6)Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati II e III della decisione di esecuzione 2011/665/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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